C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 10/10/2019 – Delibera – Gara del 30/ 9/2019 ALBA ADRIATICA – AMITERNINA SCOPPITO

Gara del 30/ 9/2019 ALBA ADRIATICA - AMITERNINA SCOPPITO

Il Giudice Sportivo

 - Visto che la Soc. Amiternina Scoppito ha presentato tempestivo e rituale ricorso con il quale ha chiesto disporsi, ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) il recupero della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo entro il termine stabilito.

Nello specifico, la ricorrente riferisce che la mancata partecipazione all'incontro è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere la località prefissata a causa di un guasto tecnico del veicolo che trasportava i giocatori, che ha reso necessario il traino del mezzo. A riprova di ciò, allega copia del rapporto di servizio della locale Sezione della Polizia Stradale.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato controdeduzioni entro i termini ivi stabiliti.

- Visto l'art. 55 delle N.O.I.F., a mente del quale " 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. - 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.".

- Osservato che, nel caso in esame, è ragionevole ritenere che il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati i calciatori, dimostrabile dalla documentazione allegata al ricorso, abbia impedito alla Società Amiternina Scoppito di partecipare all'incontro, potendo essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara).

Per questi motivi, il ricorso può essere accolto.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 17 del 3.10.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S., nonché l'art. 55 delle N.O.I.F.,

delibera

 di accogliere il reclamo della S.P.D. Amiternina Scoppito e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del Comitato Regionale i successivi adempimenti; di accreditare la tassa reclamo.

 

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