C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 17/10/2019 – Delibera – Gara del 6/10/2019 ATLETICO LEMPA – FAVALE 1980

Gara del 6/10/2019 ATLETICO LEMPA - FAVALE 1980

Il Giudice Sportivo

-  Visto che la Soc. Atletico Lempa ha presentato tempestivo e rituale ricorso avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 1 a 1, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro.

Nello specifico, la Società ricorrente ha dedotto che, nel corso del secondo tempo, il portiere della propria squadra, nel calciare maldestramente un rinvio dal fondo, avrebbe inviato il pallone direttamente nella propria porta. Nell'occasione il direttore di gara avrebbe convalidato la rete a favore della squadra avversaria in difformità da quanto previsto dalla regola n. 16 del vigente Regolamento del Gioco del Calcio, a mente della quale " Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio, ma soltanto contro la squadra avversaria; se il pallone entra direttamente nella propria porta, sarà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria...".

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato controdeduzioni entro i termini ivi stabiliti.

- Tenuto conto che l'arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, ha riferito che al minuto 31º del secondo tempo il portiere della Soc. Atletico Lempa " effettuava un calcio di rinvio con l'obiettivo di passare il pallone ad un suo compagno di squadra, posizionato in prossimità dell'area di porta. Il rinvio, mal riuscito, ha spedito il pallone in rete; goal dal sottoscritto convalidato ".

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

- Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame il reclamo può essere accolto poiché, sulla base di quanto riferito nel supplemento di rapporto, l'arbitro nel momento in cui ha convalidato la rete a favore della Soc. Favale 1980 è incorso in una errata applicazione del Regolamento del Gioco del Calcio, con particolare riferimento alla regola n. 16. Errore che ha indubbiamente influito sul regolare svolgimento della gara terminata sul risultato di 1 a 1 (principio di "effettività").

- Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 19 del 10.10.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, co. 5), 65, co. 1) lett. b), 67 e 68 C.G.S.,

DELIBERA

a) di accogliere il reclamo della Soc. ATLETICO LEMPA dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando la ripetizione della stessa;

b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara;

c) di accreditare la tassa reclamo.

 

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