C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 18/09/2019 – Delibera – PERDITA DELLA GARA: MELFI – ATLETICO LAURIA

PERDITA DELLA GARA: MELFI – ATLETICO LAURIA

Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che, come previsto dal C.U. n. 5 del 19.07.2019, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata ha stabilito(limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età) che nelle gare dell’attività ufficiale 2019/2020, le società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, almeno tre calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: a)uno nato dal 1° gennaio 2000 in poi; b)due nati dal 1° gennaio 2001 in poi; l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Verificato che la Società ospitata in seguito alle sostituzioni effettuate nel corso della gara contravveniva alle precitate prescrizioni; DELIBERA - di non omologare il risultato della gara conseguito sul campo e, pertanto, di assegnare gara persa all’ Atletico Lauria con il seguente punteggio: MELFI – ATLETICO LAURIA 3-0; - di inibire fino al 24.09.2019 CANTISANI Pietro dell’Atletico Lauria, quale dirigente accompagnatore della squadra.

 

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