C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 02/10/2019 – Delibera – GARA ECCELLENZA FERRANDINA 17890 – MONTESCAGLIOSO del 15.09.2019

GARA ECCELLENZA FERRANDINA 17890 – MONTESCAGLIOSO del 15.09.2019

Il Giudice Sportivo; Letto il referto di gara; Pervenuto il preannuncio di ricorso della società Montescaglioso; Pervenuto il preannunciato ricorso;

Fissata al 02.10.2019 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S.; Preso atto che l’articolo 67 comma 7 del C.G.S. dispone che “……...l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”; Preso atto che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini previsti dal Codice; Pervenute le memorie e la relativa documentazione da parte della società Ferrandina 17890; Considerato che per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Verificato che in atti non vi è prova dell’avvenuta trasmissione del preannuncio di ricorso alla controparte; Accertato che le memorie della società Ferrandina 17890 sono pervenute a questo ufficio soltanto in data 01.10.2019 e pertanto sono da ritenersi tardive rispetto alla data fissata dal G.S. per la pronuncia della decisione, dal momento che la ratio dell’articolo 67 comma 7 del C.G.S. fa espresso riferimento al termine “pervenire” onde consentire all’Organo Giudicante un termine congruo per visionare e analizzare le memorie ed i documenti eventualmente pervenuti; DELIBERA  di respingere il ricorso presentato dal Montescaglioso, in quanto improcedibile per assenza della prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte del preannuncio di ricorso, ai sensi dell’articolo 67 comma 1 C.G.S.; di incamerare la tassa reclamo.

 

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