C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 16/10/2019 – Delibera – GARA PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA – SASSIMATERA

GARA PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA – SASSIMATERA

 Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S., i procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Acclarato che l’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. (limiti di partecipazione dei calciatori alle gare), prevede che “i calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara”; Verificato, come risulta dalla consultazione della documentazione d’ufficio che il calciatore IACOVONE FRANCESCO PAOLO dei Sassi Matera che ha preso parte alla gara privo dell’autorizzazione che attesti la raggiunta maturità psicofisica, come in precedenza specificato; DELIBERA di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S., gara persa ai Sassi Matera con il seguente punteggio: PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA – SASSIMATERA 3-0, con l'ammenda, in assenza di recidiva, di €. 80,00; di applicare al giocatore IACOVONE FRANCESCO PAOLO dei Sassi Matera una giornata di squalifica da scontarsi nella prossima gara utile di campionato; di inibire fino al 22.10.2019 COLUCCI GIUSEPPE dei Sassi Matera, quale dirigente accompagnatore della squadra;

 

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