C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 06/11/2019 – Delibera – GARA: SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 – POSSIDENTE del 20.10.2019

GARA: SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 – POSSIDENTE del 20.10.2019

Il Giudice Sportivo; Letto il referto di gara; Pervenuto il preannuncio di ricorso della società Possidente; Pervenuto anche il preannunciato ricorso;

Fissata al 06.11.2019 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 34 del 23.10.2019; Acclarato che l’articolo 67 comma 7 del C.G.S. dispone che “...l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”; Preso atto che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini previsti dal Codice; Accertato che fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, le parti interessate non hanno fatto pervenire dinanzi a questo Organo giudicante memorie e documenti; Considerato che la società Possidente ricorre avverso la regolarità dello svolgimento della gara, asserendo che nella compilazione della distinta della squadra del Soccer Five Rapolla 2004, risultava iscritto un calciatore riconosciuto dal D.G. con un documento d’identificazione provvisorio, sostenendo, inoltre, che tale eventuale palesata “anomalia “fosse stata già evidenziata da un Dirigente al D.G., il quale di contro riferiva di aver effettuato regolarmente il riconoscimento dei tesserati indicati in distinta; Verificato che il D.G., in audizione, confermava che il calciatore è stato riconosciuto attraverso regolare documento provvisorio della F.I.G.C.; e che la foto riportata sullo stesso identificava il calciatore al momento del riconoscimento; e che il numero sul documento era presente nonostante sulla distinta non fosse stato indicato; Accertato, infine, che il calciatore risulta regolarmente tesserato per la società Soccer Five Rapolla 2004; DELIBERA di respingere il ricorso presentato dal Possidente, in quanto dagli atti di gara e da audizione del D.G. non emerge alcuna anomalia nell’identificazione del calciatore che possa incidere sul regolare svolgimento della gara; di omologare il risultato conseguito sul campo, SOCCER FIVE RAPOLLA 2004 – POSSIDENTE 4-0; di incamerare la tassa reclamo.

 

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