C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 02/01/2020 – Delibera – GARA OLD BOYS BERNALDA – FERRANDINA 17890

GARA OLD BOYS BERNALDA – FERRANDINA 17890

Il Giudice Sportivo Letto il referto di gara ed il supplemento di rapporto; Considerato che al 27° del s.t. il calciatore GALLITELLI DONATO, identificato in distinta come capitano della squadra ospitante con il n. 7, non condividendo una decisione tecnica, si avvicinava con veemenza al D.G. e, ponendogli le mani attorno al collo, lo spingeva contro la balaustra che separa i tifosi dal campo; Constatato che l’aggressione provocava al D.G. sia un forte trauma al collo, tanto da causargli difficoltà a parlare e a respirare, che un intenso dolore alla zona dorso – lombare al punto da costringerlo a sospendere definitivamente la gara non essendo nelle condizioni psicofisiche di proseguirla; Rilevato che oltre all’aggressione fisica da parte del capitano della squadra ospitante, seguivano aggressioni verbali e spinte da parte di altri calciatori locali; Verificato che solo l’intervento di alcuni spettatori e dell’osservatore arbitrale presente consentivano al D.G. di rientrare, con difficoltà, nello spogliatoio dove procedeva a chiamare i carabinieri e che prima del loro arrivo si portavano nei pressi dello stesso alcune persone non autorizzate, tra cui il sig. CARELLA PIETRO e il sig. BARNABÀ COSIMO, in precedenza espulsi durante la gara, di cui mentre il primo con tono perentorio chiedeva al D.G. di far riprendere a tutti i costi la gara, il secondo proferiva frasi gravemente minacciose; Accertato che la situazione si normalizzava con l’arrivo dei carabinieri che consentivano al D.G., dopo aver effettuato gli ultimi adempimenti di fine gara, di lasciare l’impianto di gioco e di dirigersi al pronto soccorso di POLICORO dove, come da referto medico allegato agli atti di gara, gli veniva certificata una prognosi di 7 (sette) giorni di guarigione;

Considerato - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. 104/a del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. CORTE GIUSTIZIA FEDERALE in cu 161/CGF del 10.1.2014; CORTE GIUSTIZIA FEDERALE in cu 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, CORTE SPORTIVA D’APPELLO, 3^ sezione, in cu 056/CSA del 22.12.2016; e CORTE SPORTIVA D’APPELLO, sezioni unite, in cu 114/CSA del 11.4.2017); - che, del resto, spetta all’organo di giustizia sportiva, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M. DELIBERA  di infliggere, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., al calciatore GALLITELLI DONATO dell’OLD BOYS BERNALDA la sanzione della squalifica fino al 31.12.2022, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dal citato articolo 35, comma 7 del codice di giustizia sportiva, nel testo approvato dal consiglio federale della FIGC.  di assegnare ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S. gara persa alla società OLD BOYS BERNALDA con il seguente punteggio: OLD BOYS BERNALDA – FERRANDINA 17890 0-6, perché propri tesserati con il loro comportamento hanno causato la sospensione definitiva della gara;  di comminare l’ammenda di €. 300,00 a danno della OLD BOYS BERNALDA per i fatti accaduti causati da tesserati non identificati e persone non autorizzate nei confronti del D.G. durante l’aggressione e successivamente negli spogliatoi, come in precedenza riportato; di squalificare ciascuno per 3 (tre)gare CARELLA PIETRO e BARNABÀ COSIMO del OLD BOYS BERNALDA per quanto narrato a danno del D.G.;

 

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