C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 24/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO (N. 1416/1016pfi 17-18/CS/sds del 03/08/2018) A.S. SOCCER LAGONEGRO 04

DEFERIMENTO (N. 1416/1016pfi 17-18/CS/sds del 03/08/2018) A.S. SOCCER LAGONEGRO 04

 Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, con nota del 03 agosto 2018, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:  La Società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 (matricola 915904) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta riguardo la condotta posta in essere dal proprio Presidente, sig. Sergio Mauro, il quale, mediante dichiarazioni pubblicate su social network nonché tramite intervista rilasciata ad un organo di stampa, profferiva frasi lesive della reputazione degli Organi Federali; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 20 ottobre 2018, constatata la regolarità delle comunicazioni alla Società deferita indirizzate e preso atto dell’impossibilità di procedere alla verifica dell’eventuale intenzione dell’avente diritto di accedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del Deferimento e, nel riportarsi allo stesso, formulava le seguenti richieste per:  La Società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, ammenda di euro 900,00 (novecento/00); Che la deferita Società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, benché regolarmente convocata, non si presentava, né produceva scritti difensivi a discarico; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento della Società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 per i fatti negli stessi riportati ed alla stessa ascritti; Ritenuto pregiudizialmente che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto della richiesta formulata dallo stesso Presidente ex art. 32 sexies C.G.S. e conseguente accordo con la Procura federale, reso noto con C.U. F.I.G.C. n. 173/AA del 07 maggio 2018, nonché di come la mancata comparizione della Società deferita e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive alla stessa riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi, nei limiti che verranno di seguito esplicitati, dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento riassunte;

Lette, le emergenze dell’istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo di acquisizione documentale e presa visione del C.U. F.I.G.C. n. 15/AA del 09 luglio 2018, con il quale si dava atto della risoluzione dell’accordo raggiunto dalla deferita Società con la Procura Federale ex art. 32 sexies C.G.S. e reso noto con C.U. F.I.G.C. n. 173/AA del 07 maggio 2018, per mancato versamento dell’ammenda concordata da parte della predetta Società nel termine perentorio previsto dalla richiamata norma; Ritenuto, in definitiva, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione nei confronti della Deferita di una sanzione comunque mitigata rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella seduta del 20 ottobre 2018, in parziale accoglimento delle richieste dal SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a: Alla Società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 (matricola 915904) l’ammenda di Euro 600,00(seicento/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 1-bis, comma 3 G.C.S.; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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