C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di: – ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; – Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 13471/997 pfi 18-19/MS/CS/cf del 28/05/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 1 (2019/2020) a carico di:

- ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore sig. Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; - Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 13471/997 pfi 18-19/MS/CS/cf del 28/05/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 997 pfi18-19 (iscritto nel registro della Procura Federale in data 13 marzo 2019 al n. 997 pfi 18-19), avente a oggetto: “Mancato pagamento da parte della società ASD Cotronei 1994 delle somme di €. 3.005,00 e di €. 3.003,00 nei confronti dell’allenatore Leonardo Vanzetto, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica delle decisioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n.4/2018 del 19 luglio 2018 e C.U. n.5/2018 del 17 ottobre 2018)”. vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano;

rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: -decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n. 4/18 del 20.7.2018 in uno a nota di accompagnamento avviso di ricevimento raccomandata on line fronte e retro, notificata alla società ASD Cotronei 1994, in data 27.7.2018; -decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n. 5/18 del 11.10.2018 in uno a nota di accompagnamento avviso di ricevimento raccomandata on line fronte e retro, notificata alla società ASD Cotronei 1994, in data 26.10.2018; -nota-segnalazione dell’AIAC – Calabria del 16.1.2019 a firma dell’avv. Salvatore Romeo, acquisita dalla P.F. in pari data giusto prot. n. 7107; -AS400 - soc. ASD COTRONEI 1994. Rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: -con decisione del 19.7.2018 pubblicata sul C.U. n. 4/18, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dall’allenatore Vanzetto Leonardo condannava la Società ASD Cotronei 1994, al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 3.005,00; -il C.A. presso la L.N.D. con nota raccomandata on line con ricevuta di ritorno provvedeva a comunicare la suddetta decisione alla società interessata, la quale in data 27.7.2018 riceveva il plico raccomandato; -inoltre, con decisione del 11.10.2018 pubblicata sul C.U. n. 5/18, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del ricorso presentato dall’allenatore Vanzetto Leonardo condannava la Società ASD Cotronei 1994, al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 3.003,00; -il C.A. presso la L.N.D. con nota raccomandata on line con ricevuta di ritorno provvedeva a comunicare la suddetta decisione alla società interessata, la quale riceveva il plico raccomandato in data 26.10.2018; -a seguito della ricezione delle suddette decisioni la Società ASD COTRONEI 1994 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù delle stesse, nei termini previsti dalla normativa federale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: -per Alessio Orlando, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti omissivi consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società ASD COTRONEI 1994, alla quale apparteneva il soggetto deferito al momento della commissione dei fatti; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S., per i motivi sopra esposti; HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1)ALESSIO Orlando, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore Vanzetto Leonardo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisioni del 19.7.2018 e del 11.10.2018 (pubblicate rispettivamente con C.U. – C.A./L.N.D. n.4/2018 del 20.7.2018 e 5/2018 del 11.10.2018), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; 2)la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante pro-tempore, come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 26.07.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco nonché l’Avv. Mario Scavelli nell’interesse di Alessio Orlando e dell’A.S.D. Cotronei 1994. Prima dell’inizio del dibattimento l’Avv. Mario Scavelli ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. : per il Presidente Alessio Orlando (mesi 6 di inibizione da ridursi a mesi 4) e per la società A.S.D. Cotronei 1994 (un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 e l’ammenda di € 450,00 da ridursi a €300,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

-visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -per il Presidente ALESSIO Orlando mesi QUATTRO (4) di inibizione; -per la società A.S.D. Cotronei 1994 (matricola 610079) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza e l’ammenda di €300,00 (trecento/00) che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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