C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di:

Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1167 pfi18-19, avente ad oggetto: “Segnalazione dell’Avv. Bisignano in merito alla condotta del Sig. Graziano RITORTO, osservatore arbitrale della Sez. di Locri, per avere rivolto frasi lesive nei confronti dei commissari di campo, attraverso un post sul social network Facebook. (Prot. 12038)” – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 02 maggio 2019 al n. 1167pfi 18-19. Rilevato che nel corso procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: • Segnalazione del 26-04-19 trasmessa dall’Avv. Bisignano, riportante l’allegato post facebook pubblicato dal Sig. Graziano Ritorto, associato AIA sezione di Locri; • Estratto posizione di tesseramento federale arbitro Ritorto Graziano del 02-05-19;

Rilevato che l’Avv. Bisignano in data 26-04-19 segnalava la condotta del Sig. Graziano RITORTO, osservatore arbitrale della Sez. di Locri, per avere rivolto frasi lesive nei confronti dei commissari di campo, attraverso un post pubblicato sul social network Facebook; Rilevato che le dichiarazioni postate dal sig. Graziano RITORTO sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, nella circostanza effettuata a mezzo social network “Facebook”; Rilevato che le medesime dichiarazioni, dal contenuto diffamatorio e denigratorio poi, travalicano i limiti di una legittima critica in quanto ledono il prestigio, la reputazione e la credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere; Rilevato che, dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dall’esame degli atti sopra indicati, appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dal sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale, chiamato a rispondere per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 esprimeva pubblicamente dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig RITORTO il 13-05-19 e dallo stesso ricevuta in data 20-05-19; Considerato che dopo la comunicazione di conclusione delle indagini il soggetto avvisato si è avvalso delle facoltà difensive concesse ex art. 32 ter comma 4 C.G.S., in particolare, il Sig RITORTO, attraverso l’invio di una nota del 20-05- 19 chiedeva di essere sentito; Considerato che, nel corso della richiesta audizione del 21-05-19, il RITORTO Graziano, riportandosi alla predetta nota del 20-05-19, riferiva che: “resomi conto, subito dopo aver espresso le dichiarazioni riportate nel predetto provvedimento di C.C.I., della possibile gravità delle stesse dichiarazioni, provvedevo non più tardi di circa cinque minuti a rimuovere le frasi in questione cliccando sull’opzione elimina commento” ; ed ancora: “ribadisco tutto il mio rammarico per l’imprudenza con la quale, anche se per soli circa cinque minuti, ho postato tali frasi, di cui ovviamente pur assumendomene ogni responsabilità, me ne scuso in quanto non era assolutamente nelle mie intenzioni offendere chicchessia”; Osservato che il sig. RITORTO Graziano, pur riconoscendo, nel corso della sua audizione ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S., la gravità delle dichiarazioni contestate, non ha provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni, attivandosi comunque per la pronta rimozione delle stesse; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o il C.R. Calabria: il sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”;

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 24 giugno 2019 il Tribunale Federale Territoriale prendeva atto che il Sig. Ritorto Graziano ha fatto pervenire agli uffici della propria Segreteria comunicazione con cui chiedeva un rinvio della trattazione del procedimento per motivi di salute, documentati da certificato di malattia. La Procura si opponeva alla richiesta di rinvio per avere il soggetto deferito depositato memoria difensiva e quindi per non essere violato alcun diritto alla difesa. Il Tribunale ritenuto che il deferito ha diritto a comparire alla seduta che riguarda il procedimento a suo carico e valutato il legittimo impedimento documentato da certificazione medica, sospendeva i termini (ex art. 34 bis C.G.S.) del citato procedimento nr.22 a carico di RITORTO Graziano e rinviava il dibattimento alla seduta del giorno 30 SETTEMBRE 2019, ore 15.30.Mandava alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito. Nella riunione del 30 settembre 2019 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv.Nicola Monaco ed il deferito Ritorto Graziano. Prima dell’inizio del dibattimento l’incolpato ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: mesi tre di inibizione da risursi a mesi due e l’ammenda di € 300,00 da ridursi a € 200,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. RITORTO Graziano l’inibizione di mesi DUE (2) e l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) che ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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