C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 23/10/2019 – Delibera – GARA: BONDANELLO C5 – FUTSAL PONTE RODONI del 12/10/2019

GARA: BONDANELLO C5 – FUTSAL PONTE RODONI del 12/10/2019

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Bondanello C5, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Futsal Ponte Rodoni utilizzato il calciatore Sig. Loberti Francesco ed il calciatore sig. Caldarera Settimo con ancora a loro carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che i calciatori sovra menzionati non avrebbero integralmente scontato le sanzioni agli stessi comminate nel C.U. n° 46 del 29/05/2019 e nel C.U. n° 42 del 02/05/2019 del C.R.E.R.. In virtù di quanto precede la società Bondanello C5 chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.. Accertato che al Sig. Loberti Francesco (Soc. Futsal Ponte Rodoni) nel C.U. n° 46 del 29/05/2019 del C.R.E.R. alla Pagina 943 è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in II ammonizione, e che al Sig. Caldarera Settimo (Soc. Futsal Ponte Rodoni) nel C.U. n° 42 del 02/05/2019 del C.R.E.R alla Pagina 858 è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata come calciatore espulso dal campo; Rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che il Sig. Loberti Francesco ed il Sig. Caldarera Settimo sono stati inseriti nella distinta presentata dalla Soc. Futsal Ponte Rodoni; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Loberti Francesco e del Sig. Caldarera Settimo (Soc. Futsal Ponte Rodoni). Rilevato che in base all’ comma 6 dell’art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA § di accogliere il reclamo proposto dalla Bondanello C5 e di infliggere, pertanto, alla Soc. Futsal Ponte Rodoni la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: BONDANELLO C5 – FUTSAL PONTE RODONI 6-0 § di infliggere aI calciatore Sig. Loberti Francesco ed al calciatore Sig. Caldarera Settimo della Soc. Futsal Ponte Rodoni una ulteriore giornata di squalifica;

§ di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Futsal Ponte Rodoni Sig. Talmelli Raffaele fino al 06/11/2019 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 4 C.G.S.); § di infliggere alla Soc. Futsal Ponte Rodoni l’ammenda di €. 150,00; § di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Bondanello C5.

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