C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22/01/2020 – Delibera – GARA: S. FELICE – NIBBIANO E VALTIDONE del 12/01/2020

GARA: S. FELICE – NIBBIANO E VALTIDONE del 12/01/2020

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 27 del 15/01/2020, ha letto la documentazione inviata dalla Soc. S. Felice con cui si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto a causa di una presunto errore tecnico dell’arbitro. Rilevato che la società S. Felice non ha, tuttavia, fatto pervenire a questo Giudice Sportivo il preannuncio di reclamo nel rispetto delle formalità prescritte dall’art 67 C.G.S.. Visti anche gli artt. 53, 66 e 142 C.G.S Osserva questo Giudice Sportivo: In virtù di quanto precede il reclamo proposto dalla Soc. S. Felice non può essere preso in esame, poiché non state rispettate le formalità procedurali previste dal vigente Codice di Giustizia Sportiva P.T.M. Questo Giudice Sportivo: dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. S. Felice e, quindi, omologa il risultato così come conseguito sul campo: S.FELICE - NIBBIANO E VALTIDONE 1 - 2 dispone per l’addebito della tassa reclamo a carico della Soc. S. Felice.

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