C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 11/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Gabriele Cossutta, Massimiliano Rolandi nonché della Società A.S.D. Valgotra.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

 

AGGIUNTO A carico dei Signori Gabriele Cossutta, Massimiliano Rolandi nonché della Società A.S.D. Valgotra.

 

Con nota 15.07.2019, n. 713/797 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Serenella Rossano; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano - Il Sig. ROLANDI MASSIMILIANO, Presidente della Società A.S.D. VALGOTRA per la s/s 2018-19, della violazione dell’art.1bis, comma 1,del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dagli artt. 17 e 37, comma 1 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo al Sig. Gabriele Cossutta, la conduzione tecnica della squadra di seconda categoria svolta di fatto da quest’ultimo nella stagione sportiva 2018/2019; - Il Sig. COSSUTTA GABRIELE, Dirigente-Allenatore della Società A.S.D. VALGOTRA per la s/s 2018-19, per violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, dei doveri di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico, perché si tesserava, nella s/s 2018/2019, per la Società ASD VALGOTRA con la qualifica di dirigente svolgendo, di fatto attività di allenatore della squadra di seconda categoria della predetta Società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

- la Società A.S.D. VALGOTRA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., previgente, per le violazioni ascritte ai tesserati incolpati. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite sono presenti all’odierno dibattimento rappresentate e difese da un avvocato difensore. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga acclarata e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - mesi due d’inibizione a carico del Sig. Massimiliano Rolandi - mesi due d’inibizione a carico del Sig. Gabriele Cossutta - Euro 150,00 di ammenda a carico della società ASD Valgotra Il legale delle parti deferite deposita un’ulteriore memoria e si riporta alle argomentazioni difensive già avanzate nella fase delle indagini che hanno preceduto il provvedimento di deferimento. In sede dibattimentale il legale ribadisce che nel corso del campionato di seconda categoria della stagione sportiva 2018/2019, la società Valgorta non ha violato alcuna norna federale in tema di conduzione tecnica. Evidenzia che la società Valgorta aveva affidato la conduzione tecnica della propria prima squadra a un allenatore/giocatore regolarmente abilitato. Tutte le volte che tale tecnico scendeva in campo o comunque veniva inserito nella formazione come calciatore di riserva, nella relativa distinta di gara la casella dell’allenatore veniva lasciata in bianco e ciò in stretta conformità alle indicazioni fornite dalla Delegazione Provinciale di Parma della FIGC. Nelle occasioni in cui stava in panchina come calciatore di riserva ovvero faceva ritorno in panchina dopo una sostituzione, un dirigente del Valtorta fungeva da tramite e, occupando l’area tecnica, riportava ai calciatori della propria squadra le indicazioni di natura tecnica impartite dal suddetto allenatore/giocatore. Condotta questa non vietata dal Regolamento del Settore Tecnico. Per tutto quanto precede l’avvocato delle parti deferite chiede il proscioglimento dei propri assistiti. Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale. - ritenute plausibili oltre che documentate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite. d e l i b e r a di respingere il proposto deferimento e di proscioglie da ogni addebito il Presidente Massimiliano Rolandi, il Dirigente Gabriele Cossutta nonché la società ASD Valgorta. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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