C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 12/09/2019 – Delibera – GARA AESERNIA FRATERNA – MIRANDA FC DEL 08.09.2019

GARA AESERNIA FRATERNA – MIRANDA FC DEL 08.09.2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che:  il fax di preannuncio di reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe trasmesso dalla società Miranda FC perveniva al Comitato Regionale Molise in data Lunedì 9 settembre 2019 alle ore 12.40, come da documentazione in atti;  il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe trasmesso dalla società reclamante perveniva al Comitato Regionale Molise in data Mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 12.10, come da documentazioni in atti; letto il Regolamento della Molise Cup di Prima Categoria pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 31 agosto 2019 riportante integralmente, tra l’altro, anche il testo del Comunicato Ufficiale n. 66/A pubblicato in data 08 agosto 2019 dalla F.I.G.C. avente ad oggetto: “ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020); rilevato che:  la società reclamante non ha preannunciato il ricorso entro le ore 24.00 del giorno in cui si è disputata la gara in epigrafe, così come stabilito dal richiamato Regolamento;  il reclamo non è stato depositato presso il Comitato Regionale Molise entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; visto l’art. 48, commi 2, 5 e 6 CGS; tutto ciò premesso D E C I D E 1. di dichiarare irricevibili il preannuncio di reclamo ed il ricorso così come presentati dalla società Miranda FC, per le ragioni meglio espresse in premessa. Il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sarà addebitato sul conto campionato della società reclamante giacente presso il Comitato Regionale Molise.

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