C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 03/10/2019 – Delibera – gara del 22/ 9/2019 OLMEDO – TRINITA A.S.D. La Società Olmedo ha proposto ricorso, pervenuto in termini

gara del 22/ 9/2019 OLMEDO - TRINITA A.S.D. La Società Olmedo ha proposto ricorso, pervenuto in termini a questo Giudice, lamentando la partecipazione alla gara, nelle file della Società Trinità, del calciatore Ninaldeddu Roberto che non aveva titolo a parteciparvi perché in posizione irregolare e chiedendo l'applicazione, nei confronti della controparte, della sanzione sportiva della perdita della gara, terminata col punteggio di 1-2 in favore del Trinità; a sostegno del ricorso viene precisato che il calciatore Ninaldeddu Roberto non era legittimato a prendere parte alla gara che qui interessa in quanto non avrebbe scontato la squalifica per una gara per recidiva in ammonizioni al medesimo inflitta dal Giudice Sportivo allorquando militava nelle fila della Società Coghinas Calcio del Campionato di 1^ categoria della S.S. 2018/2019, così come riportata nel C.U. nº53 del 23.05.2019 del C.R. Sardegna L.N.D., - la Società Trinità non ha fatto pervenire memorie; - la decisione sul gravame è stata fissata per il giorno 03.10.2019; Il ricorso è fondato e merita accoglimento; - visto il rapporto arbitrale della gara in epigrafe e riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Ninaldeddu Roberto nato il 2.09.1982, partecipava alla gara in esame nelle file del Trinità, inserito in distinta col numero 10 e, riscontrato altresì che il predetto Ninaldeddu risultava squalificato per una giornata a seguito del ricordato provvedimento sanzionatorio del G.S. pubblicato nel C.U.nº53 di questo Comitato Regionale e che non risulta aver scontato tale sanzione; - ritenuto, pertanto, che la Società Trinità non abbia fatto buon uso della norma che prevede che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva anche se il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società"; - acclarato che il calciatore Ninaldeddu ha dunque preso parte alla gara indicata in oggetto senza averne titolo, in posizione irregolare; visti gli artt. 10 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA -di irrogare a carico della Società U.S. Trinità la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della Società G.S.D. Olmedo; -di ammonire con diffida il dirigente accompagnatore Ufficiale Pala Giovanni, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato.

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