C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 28/11/2019 – Delibera – gara del 17/11/2019 MACOMER CALCIO – CIRCOLORICREATIVO ARBOREA

gara del 17/11/2019 MACOMER CALCIO - CIRCOLORICREATIVO ARBOREA

La società A.S.D. Circolo Ricreativo Arborea ha proposto ricorso, pervenuto in termini a questo Giudice, lamentando che l’arbitro, nel corso della gara, sarebbe incorso in un errore tecnico che ha viziato il regolare svolgimento della medesima tale da giustificare l’annullamento e la ripetizione della stessa. Nei motivi di gravame la società Arborea sostiene che l’arbitro, verso il trentesimo minuto del secondo tempo, è incorso in un evidente errore tecnico avendo consentito la sostituzione, nella squadra del Macomer del calciatore Arca Costantino con il compagno di squadra Gaddari Francesco, senza tener conto che l’Arca era stato espulso per la condotta antisportiva, dal medesimo tenuta all’interno del terreno di gioco, prima che il Gaddari vi facesse ingresso. In data 26 Novembre 2019, la società Arborea faceva prevenire memorie integrative del ricorso, riproponendo sostanzialmente tutte le argomentazioni addotte nel ricorso introduttivo e ribadendo che il calciatore Arca del Macomer si sarebbe altresì “reso colpevole dal comportamento scorretto che ne ha comportato l’espulsione prima di aver abbandonato il terreno di gioco e comunque prima che il giocatore subentrante (Gaddari) fosse entrato sul terreno di gioco”.

La società Macomer Calcio non ha fatto pervenire alcuna memoria. La decisione del gravame è stato fissata per il giorno 28 c.m.. Il G.S., letto gli atti, rileva che la ricostruzione degli accadimenti forniti dall’Arborea e descritta nella parte espositiva del presente provvedimento, non corrisponde affatto a quanto riportato nel rapporto arbitrale. Dalla lettura del medesimo si evince, infatti, con assoluta chiarezza che la sostituzione dell’Arca con il Gaddari è avvenuta al 39 esimo del secondo tempo e che l’Arca, dopo esse stato sostituito, “indirizzandosi negli spogliatoi, si rigirava verso il terreno di gioco” rivolgendo espressioni provocatorie nei confronti di un avversario e , successivamente, all’indirizzo dei sostenitori avversari. D’altra parte, questo giudice, sulla scorta di quanto riportato nel predetto rapporto arbitrale, e per fatti in esso esposti ha adottato una sanzione nei confronti dell’Arca, infliggendo al predetto la squalifica di una giornata cosi come riportato nel C.U. n°20 del 21 novembre 2019 del C.R.S. al paragrafo “a carico di calciatori non espulsi dal campo”. Infine, giova ricordare che ai sensi dell’art. 61 1 comma del vigente codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ciò premesso delibera: il rigetto del ricorso della società A.S.D. Circolo Ricreativo Arborea, e, per l’effetto, dispone l’omologazione della gara Macomer – Circolo Ricreativo Arborea del 17.11.2019 con il risultato conseguito di 1 – 0 a favore Macomer. Dispone, infine, l’incamero del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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