C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 16/01/2020 – Delibera – gara del 5/ 1/2020 NURACHI CALCIO – FOLGORE

gara del 5/ 1/2020 NURACHI CALCIO - FOLGORE

Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. nº26, - letti gli atti di gara; - rilevato che l'arbitra ha sospeso la gara al 40º minuto del secondo tempo sul risultato di 1 a 1, in quanto, dopo la segnatura del goal del pareggio da parte della "Folgore", l'allenatore del Nurachi Calcio, Guai Enrico, ingiuriava e bestemmiava all'indirizzo del direttore di gara; dopo la sua espulsione reiterava comunque le ingiurie, portando il capitano della squadra ad accompagnarlo fuori dal terreno di gioco. A questo punto entrava in campo l'assistente di parte del Nurachi Calcio Manca Patrizio che, avvicinatosi minacciosamente all'arbitra, tentava di darle “dei calci alla gambe”, che la stessa evitava, quindi, dopo la relativa espulsione le lanciava contro la bandierina, che cadeva nei pressi della stessa. Alcuni calciatori del Nurachi intervenivano per bloccare il Manca, portando anche lui fuori dal campo. L'arbitra, dopo questi fatti, denuncia in referto di non essere stata più, "dal punto di vista psicologico”, in condizioni di serenità per portare a termine la partita, di talché ne decretava la definitiva sospensione; - considerato che, ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F., il direttore di gara deve astenersi dal far proseguire la gara quando, a suo giudizio, si verifichino fatti pregiudizievoli per la sua incolumità o tali da non consentirgli di dirigere la gara con piena indipendenza di giudizio; - considerato che i tesserati del Nurachi, ex art. 10 del C.G.S. devono ritenersi responsabili di fatti che hanno portato alla sospensione definitiva della gara, DELIBERA - a carico del Nurachi Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 in favore della società Folgore; - l’inibizione del dirigente Manca Patrizio (Nurachi Calcio) a tutto il 09.03.2020 (vedasi C.U. n° 26); - la squalifica dell’allenatore Guai Enrico (Nurachi Calcio) per due gare effettive (vedasi C.U. n° 26).

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