C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 15 del 06/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELLO S.C. ATLETICO CENAIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CENAIA/VORNO DEL 2.09.2018 (1-3).

RECLAMO DELLO S.C. ATLETICO CENAIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CENAIA/VORNO DEL 2.09.2018 (1-3).

Il giorno 2.9.2018 si è svolto in Cenaia (Pi) la gara tra la squadra dell’ Atletico Cenaia e la Societa’ Vorno, valida per la Coppa Italia di Eccellenza. Lo S.C. Atletico Cenaia propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo Territoriale, ma lo stesso non puo’ essere preso in esame ostandovi il disposto di cui all’art. 33 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l’attuale reclamante ad inviare contestualmente i motivi di reclamo alla controparte e rimettere, unitamente al reclamo, l’attestazione comprovante l’obbligo assolto a questo G.S.T.. Osserva questo Giudice come, se la mera dimenticanza dell’allegazione al reclamo della documentazione necessaria, per costante giurisprudenza, puo’ essere sopperita con successivo invio, altrettanto non puo’ dirsi per la mancata contestualita’. Questa rappresenta norma perentoria ed inequivocabile resa ancora piu’necessaria nelle manifestazioni a rapido svolgimento, quali la Coppa Italia e la Coppa Toscana , per cui la controparte deve essere posta in condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa in tempi rapidi (entro le ore 12 del giorno successivo al ricevimento dei motivi e quindi nel caso specifico entro le ore 12 del 4.9). Nel caso di specie, l’attuale reclamante, ha inoltrato reclamo a questo Giudice per pec in data 3 settembre 2018 ed alla societa’ avversaria con due “raccomandata a.r.”ad indirizzi diversi (di cui una consegnata il 5/9 ed una resa al mittente).Da cio’ deriva che data l’inscindibilita’ di tali atti e soprattutto la contestualita’ della loro trasmissione, e quindi della cognizione degli stessi da parte dei loro destinatari (organo giudicante e controparte), lo S.C. Atletico Cenaia avrebbe dovuto notificare in data ed orario certo anche alla controparte i motivi del reclamo, consentendole di osservare le prescrizioni in ordine alla regolare costituzione del diritto di difesa nel giudizio di primo grado. Accertata quindi tale violazione, il reclamo come sopra proposto dallo S.C. Atletico Cenaia di Cenaia (Pi) deve essere dichiarato inammissibile con il conseguente addebito della tassa.

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