C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 13/09/2018 – Delibera – 1 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento a carico di :

1 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento a carico di : - Marè Luca, quale Presidente della Società S.S. Darl Midland Global Sport, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 5, commi 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S.; - Società S.S. Darl Midland Sport, per la connessa responsabilità diretta quale prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.. La vicenda trae origine dalla richiesta formulata al Consiglio Federale, ex art. 30 dello Statuto, dalla Società A.S.D. I.B.S. Le Crete che chiedeva di poter adire le vie legali nei confronti della Società S.S. Darl Midland Global Sport a seguito del post pubblicato da parte del Presidente di questa Società, Luca Maré, sul sito Facebook sociale. In data 28 maggio c.a. la Segreteria della F.I.G.C. comunicava alla Società Le Crete il diniego opposto dal C.F. all‟autorizzazione richiesta, trasmettendo nel contempo gli atti alla Procura Federale “per quanto di competenza”. L‟Ufficio inquirente ha rinvenuto, nell‟esaminare la documentazione ricevuta, la copia di uno scritto appostato sul sito Facebook della S.S. Darl Midland Global Sport a firma del Signor Luca Marè, Presidente, recante commenti relativi alla gara del Campionato Regionale Calcio a 5 , serie C/2, disputata in data 1.12.2017 contro la A.S.D. Le Crete. Ritenuto che il post conteneva, oltre ad accuse infondate, perché non provate, in ordine a fatti presuntivamente accaduti nel corso della gara, anche espressioni di carattere chiaramente lesive dell‟onore, del prestigio e del decoro della Società avversaria, la Procura Federale ha proposto il deferimento in esame. Questo Tribunale al fine di decidere ha formalmente convocato le parti, per la data odierna per cui dà atto della presenza di: - Marè Luca, in proprio e quale Presidente della S.S. Darl Midland Global Sport, - Procura Federale in persona del Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo, Il rappresentante della Procura Federale avviando il dibattimento chiede la conferma del deferimento risultando la violazione contestata al Presidente Marè dalla prova documentale costituita dal post pubblicato sul sito della Società, ed allegato agli atti ricevuti dall‟Ufficio. L‟esame del post ha evidenziato in maniera inconfutabile l‟uso da parte del Marè di espressioni lesive della dignità di altro Ente tesserato. Chiede pertanto infliggersi. - al Presidente Marè l‟inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società S.S. Darl Midland Global Sport, in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 dell‟art. 4 del C.G.S., l‟ammenda di € 400,00 (quattrocento). Il Presidente Marè, intervenendo a sua volta, si riporta in sostanza a quanto ha già fatto oggetto di memoria trasmessa, in sede di conclusione delle indagini, alla Procura Federale ribadendo di aver agito solo per rispondere a due interventi che la Società Le Crete ha appostato sul proprio sito Facebook. E in ogni caso confermando l‟inesistenza di qualsivoglia contenuto offensivo nei post oggetto di deferimento. Descrive a tal fine alcuni episodi di “aggressioni verbali e fisiche durante e dopo la gara” posti in essere da parte di tesserati e sostenitori della Società avversaria, confermando integralmente il contenuto del post che ritiene esente da espressioni offensive o irriguardose non riferite, comunque, a ben precisate persone. Chiuso il dibattimento il Collegio decide. La Procura Federale contesta al Marè, delineando nel contempo la conseguente responsabilità della Società dallo stesso rappresentata, di aver rilasciato sul post della Società, pubblicamente quindi, dichiarazioni lesive dell‟onore e della dignità della Società avversaria, denunciando fatti di violenza non suffragati da alcuna prova. E‟ opportuno ricordare preliminarmente che i fatti accaduti nel corso di una gara possono essere presi in esame, agli effetti disciplinari, solo se risultanti dal rapporto di gara, atto al quale l‟Ordinamento sportivo attribuisce il carattere di prova certa (art. 35 C.G.S.). Vero è che nel corso di una gara, o anche dopo la sua disputa, possono verificarsi episodi sfuggiti, per qualsivoglia ragione, alla cognizione del Direttore di gara ma, in tal caso, ricade sul denunciante l‟obbligo di provare la fondatezza delle proprie affermazioni. Ciò accertato diviene necessario esaminare compiutamente cosa il Marè abbia affermato con il suo post. Dopo aver invitato, a sostegno di quanto affermava sul post, lo spettatore che ha video ripreso tutta la gara a depositare il filmato, descrive il grave episodio nel quale un calciatore della squadra avversaria ha riportato una frattura agli arti, precisando che si è trattato di un normale contrasto di giuoco del quale si duole. Denuncia sia le offese (anche di contenuto razzista) e le intimidazioni subite dai propri calciatori per tutto il corso della gara, sia l‟aggressione compiuta ai danni di tale Bellocci (che la Corte presume, in mancanza dell‟allegazione al fascicolo degli atti di gara, essere il calciatore della propria squadra coinvolto nell‟incidente di gioco descritto) ad opera di uno spettatore di parte avversa del quale indica le iniziali (R.R.) che ha anche, sempre stando alle dichiarazioni di Marè, posto “..una bella mano in faccia all’arbitro, ricoperto di insulti”. Cita ancora i nomi di altri soggetti (tesserati propri?) oggetto di atti di violenza evidenziando l‟ottimo comportamento disciplinare tenuto dalla Società nel corso degli anni. L‟esame delle dichiarazioni così rese precludono al Collegio di poter accogliere il deferimento. Infatti l‟atto di incolpazione addebita al Marè di “…aver rilasciato dichiarazioni per il tramite di un post pubblicato sulla pagina social Facebook della società SS DARL Midland Global Sport che hanno leso l’onore, il decoro ed il prestigio di altra società e precisamente della A.S.D. IBS Le Crete”. Ebbene l‟analitico esame, compiuto dal Collegio, di tutte le frasi riportate sul post che è a base del deferimento esclude l‟esistenza di qualsiasi parola o commento che possano essere minimamente indicative di espressioni lesive dell‟onore, del decoro e del prestigio di chicchessia. Si è trattato – contrariamente alle affermazioni di alcuni sostenitori dell‟altra società – di una descrizione di fatti costituente il semplice esercizio dell‟insopprimibile diritto di critica che compete a ciascun tesserato. E‟ parere del Collegio che l‟istruttoria sia stata carente anche per non essere stati compiuti accertamenti in ordine alle aggressioni che il Marè afferma essere avvenute a carico di tesserati della S.S. Darl Midland Global Sport da parte di soggetti di possibile, certa, identificazione e, ancor più che non sia stato interpellato l‟Arbitro con riferimento sia agli episodi denunciati che – soprattutto – all‟episodio di violenza che lo avrebbe riguardato. Peraltro, come in precedenza rilevato, non risulta allegato agli atti del deferimento il rapporto di gara. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana respinge il deferimento prosciogliendo il Signor Luca Marè e la Società, dallo stesso rappresentata, da ogni addebito.

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