C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 17 del 13/09/2018 – Delibera – 36 / P – Stagione Calcistica 2017/2018 – Deferimento a carico di:

36 / P – Stagione Calcistica 2017/2018 – Deferimento a carico di: - Andreoli Luigi Rafael, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società U.P.D. Baldaccio Bruni e tesserato oggi per l’A.C. Union Pasian, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; - la Società U.P.D. Baldaccio Bruni per la conseguente responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. La C.S.A.T. della Toscana, nell‟esaminare il reclamo proposto dalla Società U.P.D. Baldaccio Bruni avverso il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. della Toscana a carico del Calciatore Lorenzo Guerri, ha ritenuto opportuno richiedere alla Procura Federale accertamenti in ordine ai fatti che erano a base di detto provvedimento. Infatti il G.S.T. aveva squalificato per tre giornate il calciatore Guerri della Società Baldaccio Bruni ritenendolo autore di un gesto di violenza in danno di calciatore della squadra avversaria, verificatosi in occasione della gara del Campionato di Eccellenza disputata in data 14.5.2017 tra detta squadra e quella della Società Zenith Audace. Il G.S., trattandosi di episodio non avvenuto alla presenza dell‟arbitro, aveva assunto la decisione sulla base della relazione allegata al rapporto di gara, con la quale il Commissario di campo indicava essere il Calciatore Guerri l‟autore di un atto di violenza in danno di un calciatore di parte avversa. Il provvedimento disciplinare, reso noto con il C.U. n. 65 del 18.5.2017, determinava la Società Baldaccio Bruni ad impugnarlo innanzi la C.S.A. della Toscana, la quale riteneva opportuno chiedere ulteriori chiarimenti al Commissario che, con nota in data 27.5.2017, affermava testualmente che: “Per un errore di trascrizione sul foglio, effettivamente il giocatore che era appoggiato con le spalle alla parete vicino al corridoio e che all’atto del passaggio dei giocatori sferrava un pugno ad un calciatore della Società Zenit Audax non era il n° 3 Guerri Lorenzo, bensì il giocatore con la maglia n. 8 Andreoli Luigi Rafael”. La C.S.A.T. riabilitava, di conseguenza, con effetto immediato il Calciatore Guerri, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di potere identificare, con certezza, l‟autore dell‟atto di violenza il cui accadimento non è mai stato in discussione. L‟Ufficio, dopo aver acquisito le deposizioni del Commissario di campo e di due altri tesserati della Società U.P.D. Baldaccio Bruni, ha disposto il deferimento che, indicato in premessa, viene posto oggi in esame previa convocazione delle parti interessate. Sono così presenti: - il Signor Mario Casula, segretario con poteri di firma e rappresentanza per conto della Società U.P.D. Baldaccio Bruni. - la Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo; E‟ assente il Calciatore Luigi Rafael Andreoli. Prima dell‟inizio del dibattimento il Signor Casula sottopone al vaglio del Collegio l‟accordo intercorso, ai sensi dell‟art. 23 del C.G.S., con il rappresentante della Procura Federale. Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, esamina la proposta di accordo ritenendo di non poterla accettare perché non congrua nell‟entità della sanzione da infliggere per cui delibera di dare inizio al dibattimento. Il rappresentante della Procura Federae, intervenendo, chiede la conferma dell‟atto di incolpazione alla luce delle precisazioni effettuate dal Commissario di campo in sede di istruttoria nonché dalle convergenti dichiarazioni rilasciate, sempre in quella sede, da altri due tesserati della Società Baldaccio Bruni. Chiede pertanto che accogliendo l‟atto di deferimento il Collegio irroghi le seguenti sanzioni: - al Calciatore Andreoli Luigi Rafael, per la constatata violazione dell‟art. 1 bis, c. 1 del C.G.S., mesi dodici; - alla Società U.P.D. Baldaccio Bruni in applicazione dell‟art. 4, c. 2, del C.G.S. l‟ammenda di € 600,00. Al Sostituto Procuratore Federale replica il rappresentante della Società il quale ritiene eccessive le richieste formulate. Chiuso il dibattimento il Collegio decide. La prova della colpevolezza del Calciatore Andreoli è stata, finalmente, raggiunta attraverso la deposizione del Commissario di campo presente alla gara che ha dichiarato, una volta per tutte, di essere certo che a colpire il calciatore della Società Zenith Audax sia stato l‟Andreoli avendolo identificato attraverso la foto appostata sul sito internet della Società Baldaccio Bruni.

Tale dichiarazione trova assoluto riscontro nelle deposizioni rese dal Capitano di detta Società il quale, dopo aver confermato che la foto consegnata dal Commissario di campo si riferisce al Calciatore Andreoli, suo compagno di squadra, dichiara che proprio questi ha colpito il calciatore avversario con un pugno. Affermazione confermata per averla appresa nell‟immediatezza, sia pure de relato, dal Segretario anch‟egli tesserato per la Società Baldaccio Bruni. La responsabilità del Calciatore Andreoli emerge da dati inoppugnabili per cui il Collegio conviene con la Procura Federale circa la fondatezza del deferimento che quindi deve essere accolto. Di parere diverso è invece in ordine alle sanzioni da irrogarsi rilevando che gli atti di violenza tra calciatori vengono sanzionati secondo quanto stabilito dal comma 4 dell‟art. 22 del C.G.S.. Tale norma prevede che la sanzione da applicarsi nei casi più gravi è la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato. Nel caso di specie tenuto conto che dagli atti non risulta che il calciatore oggetto della violenza abbia riportato conseguenze fisiche, anche se l‟atto di violenza è stato premeditato, la richiesta formulata dalla Procura Federale appare eccessiva. Altrettanto eccessiva è la richiesta di sanzioni nei confronti della Società. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Andreoli Luigi Rafael la squalifica per mesi 2 (due); - alla Società U.P.D. Baldaccio Bruni, per quanto possa esserle ascritto a titolo di responsabilità oggettiva, l‟ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

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