C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 26/07/2018 – Delibera – 32 / P – Deferimento della Procura Federale a carico dell‟A.S.D. Polisportiva Ponzano alla quale viene contestata la responsabilità oggettiva prevista dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S..

32 / P - Deferimento della Procura Federale a carico dell‟A.S.D. Polisportiva Ponzano alla quale viene contestata la responsabilità oggettiva prevista dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. La Procura Federale, con provvedimento n. 4153/337 emesso in data 16 novembre 2017, comunicava al Calciatore Bigazzi Umberto, ai Dirigenti Balducci Andrea e Mazzei Francesco nonché alla Società A.S.D. Polisportiva Ponzano, l‟avvenuta conclusione delle indagini avviate a loro carico per la violazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F.. Il provvedimento veniva motivato con l‟avere il Calciatore Umberto Bigazzi partecipato, e la Società utilizzato, alla gara – valida per il Campionato Juniores della Stagione sportiva 2016/2017 – disputata contro la squadra della Società Esperia San Donnino, il giorno 8 aprile 2017, malgrado fosse sprovvisto di tesseramento. In detta occasione i Dirigenti Mazzei e Balducci (quest‟ultimo anche in qualità di Presidente della Società) chiedevano ed ottenevano (C.U. Federale n. 143/AA in data 2/3/2018) la definizione in via breve del contesto, secondo quanto disposto dall‟art. 32 sexies, c. 1, del C.G.S.. Il Calciatore, peraltro assente nel corso della fase processuale nonostante rituale convocazione, veniva sanzionato da questo Tribunale con la squalifica per una giornata di gara (C.U. del C.R.T. n° 59 del 3.5.2018). L‟A.S.D. Polisportiva Ponzano non versava, entro il prescritto termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di accordo, l‟importo dell‟ammenda, per cui la F.I.G.C. con C.U. n. 181/AA del 9/5/2018 comunicava alla Procura Federale – in applicazione di quanto disposto dall‟art. 32 sexies, c. 2 – l‟intervenuta risoluzione dell‟accordo con ciò determinandosi l‟avvio del procedimento nei confronti della Società rimasta inadempiente. Le parti sono state convocate per l‟odierna discussione alla quale è presente la Procura Federale tramite il Sostituto procuratore Avvocato Tullio Cristaldi. La società deferita, pur in costanza di formale convocazione, non si è presentata, nè ha svolto alcuna attività a difesa. Dando avvio al procedimento il rappresentante della Procura Federale, rilevato che i fatti sono stati accertati su base documentale e che essi hanno trovato conferma nell‟avvenuta definizione di alcuni degli incolpati, chiede l‟applicazione nei confronti della Società dell‟ammenda nella misura di € 200,00 (duecento) e della penalizzazione di 1 (un) punto da scontarsi nel corso del prossimo campionato. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, così decide. La violazione contestata trova fondamento nella documentazione acquisita ovvero dalla lista della gara Ponzano / Esperia san Donnino già indicata, e dall‟attestazione del C.R.T. sull‟assenza, in quell‟occasione, di qualsiasi tesseramento da parte del calciatore Bigazzi. In proposito il Collegio non può non rilevare come gli altri incolpati abbiano definito quanto loro contestato ricorrendo a quanto previsto dall‟art. 32 sexies del C.G.S. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere e da sanzionare sulla base delle precedenti, numerose, specifiche decisioni assunte da questo Collegio dovendosi tenere in debito conto il comportamento processuale tenuto dalla Società P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge alla Società A.S.D. Polisportiva Ponzano l‟ammenda di € 300,00 (trecento) nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

 

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