C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 26/07/2018 – Delibera – 33 / P – Deferimento della Procura Federale a carico dell‟A.E. Antonino Gregorio, appartenente alla Sezione A.I.A. di Viareggio al quale viene contestata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, del C.G.S. e 40, c.6, del Regolamento A.I.A..

33 / P - Deferimento della Procura Federale a carico dell‟A.E. Antonino Gregorio, appartenente alla Sezione A.I.A. di Viareggio al quale viene contestata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, del C.G.S. e 40, c.6, del Regolamento A.I.A.. Con nota inviata all‟attenzione del Presidente del C.R.T. la legale rappresentante dell‟U.S.D. Don Bosco Fossone segnalava il comportamento tenuto dall‟Arbitro Antonino Gregorio durante e dopo la fine della gara Don Bosco Fossone versus G.S. Mezzana disputata, in data 18/3/2017, nell‟ambito del Campionato Juniores Regionali. Veniva precisato, con dichiarazione di carattere testimoniale, che il D.G. ha” tenuto un atteggiamento irriguardoso e pesantemente arrogante durante tutta la partita” il che “ha reso inevitabilmente nervosi i giocatori e il pubblico, non garantendo quindi tranquillità e sicurezza per il regolare svolgimento della gara”. La medesima nota indica altresì che a fine gara “….si è rivolto al pubblico con un gesto assolutamente disdicevole (dito medio)…” La nota veniva immediatamente trasmessa alla Procura Federale la quale, dopo aver disposto l‟audizione sia dell‟Arbitro che di quattro Dirigenti tesserati per la Società Don Bosco, ha proposto il deferimento in esame così motivandolo: “…per aver tenuto un atteggiamento offensivo e irriguardoso, in particolare, verso gli spettatori della squadra ospitante del Don Bosco Fossone, mostrando verso di loro, almeno una volta il dito medio nel corso della gara del 18 marzo 2017, come reazione ad offese e minacce da lui ricevute”. Fissata l‟udienza di discussione per la data odierna e datane rituale comunicazione alle parti, si dà atto della presenza del tesserato deferito, Signor Antonino Gregorio, nonché della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento il Signor Gregorio, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l‟applicazione nei confronti dell‟A.E. Antonino Gregorio del divieto di effettuare qualsiasi attività nell‟ambito della F.I.G.C. per la durata di mesi 2 (due) , sulla sanzione base proposta in mesi tre, che decorreranno dalla data di notifca della decisione. Dichiara chiuso il dibattimento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it