C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 15/01/2020 – Delibera – gara del 20/10/2019 GIORGIONE CALCIO 2000 – GARDA

gara del 20/10/2019 GIORGIONE CALCIO 2000 - GARDA

A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 33 del 23.10.2019 e successivi differimenti. La società Garda ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara disputata il 20.10.2019 contro la società Giorgione. lamenta la reclamante che i giocatori della reclamata portavano alla caviglia, durante la competizione, un dispositivo GPS di misurazione delle prestazioni, ritenuto pericoloso per l'incolumità dei propri giocatori, che aveva affrontato la partita intimoriti. Rilevava, per quanto occorra,aver richiesto all'A. di formalizzare riserva scritta all'inizio della competizione, che questi si riservava di effettuare a fine gara. Sollecitato un supplemento di referto, il DdG riferiva che la riserva era stata presentata a fine gara e allegata al referto e che personalmente aveva ritenuto non pericoloso il dispositivo, ricoperto principalmente di gomma e collocato nella parte esterna della scarpa in prossimità del tallone. aggiungeva di non aver potuto verificare se sui dispositivi ci fosse la sigla IMS e di non aver notato alcun segnale proveniente dalla panchina avversaria. La reclamata inviava osservazioni, rilevando che i dispositivi erano contenuti in involucro di gomma morbida di un millimetro di spessore, che nulla faceva ritenere che l'infortunio al giocatore di Garda fosse da imputarsi al dispositivo, che il dirigente della reclamante si é accorto della presenza del dispositivo dopo l'inizio della gara, come da reclamo, il che esclude l'atteggiamento timoroso dei giocatori. Il GS inviava gli atti al Procuratore Federale per accertare se il dispositivo adottato fosse corrispondente alle norme regolamentari per essere assistito dall'omologazione IMS e dell'autorizzazione federale o del CRV; inoltre se, per le sue caratteristiche, evidenziasse aspetti di pericolosità. Effettuate le indagini, il P.F. le trasmetteva a quest'ufficio, che provvedeva a comunicarle alle parti, fissando per la decisione la data odierna. Le indagini svolte deponevano per il mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari in merito all'omologazione e all'autorizzazione all'impiego. Per la pericolosità faceva riferimento alle valutazioni del DdG. In questo quadro di riferimento, ritiene il GS che non sia possibile, da un lato, ritenere infondato il reclamo, perché il dispositivo non era impiegabile per le ragioni esposte; dall'altro di non poter accogliere le richieste della reclamante. In vero ritiene di valorizzare i dati oggettivi, risultati dai documenti di gara: la reclamante aveva rilevato la presenza dei dispositivi nel corso del primo tempo, conclusosi col risultato per sé negativo, ancorché i suoi giocatori non potessero avere ancora contezza dei rilievi (non omologazione e presunta pericolosità) condizionante la prestazione. Si può ritenere, quindi che la richiesta di presentare riserva alla fine del primo tempo avesse ragione cautelare nella prospettiva di esito negativo della competizione. D'altro canto non si può non censurare il comportamento della reclamata, se effettivamente convinta del rischio per gli atleti, di ritirarli dalla gara indipendentemente dal risultato acquisitoo conseguibile,eventualmente reclamando le decisioni conseguenti cdel GS. L'assenza di pericolosità dei dispositivi, apprezzata dall'A. non può, per altra via, considerarsi errore tecnico determinante per il risultato acquisito sul campo. P.Q.M. il GS delibera: -il reclamo della società Garda é formalmente ammissibile, ma non accoglibile nelle conclusioni esposte, con conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo Giorgione - Garda 2 a 0 e restituzione della tassa di reclamo addebitata; -di applicare alla società Giorgione Calcio l'ammenda di euro 200,00.

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