C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 18/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1390 18/19 Nei confronti : del Sig. PRIAMO Peter, già tesserato A.S.D. Futsal Giorgione della Società A.S.D. Futsal Giorgione Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 22/7/2019 hanno proceduto al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : il Sig. PRIAMO Peter – già tesserato ASD Futsal Giorgione come Dirigente/allenatore all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. comma 1 del previgente CGS all’epoca dei fatti, anche in relazione all’art. 2 del Codice Etico della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per avere posto in essere una condotta ritenuta pienamente rilevante dalla Procura della Repubblica di Venezia, consistente nell’aver posto in essere atti di natura sessuale nei confronti di calciatrici di età compresa tra i 13 ed i 16 anni tesserate per la squadra per cui lo stesso era tesserato quale allenatore, condotta che ha portato all’apertura del procedimento penale R.G.N.R. 2256/2018 all’esito delle cui indagini preliminari è stato chiesto il rinvio di giudizio per i reati di cui all’art. 609 undecie c.p. art. 600 quater c.p. art. 609 quater c.1 n2 ed art. 81 c.2 c.p.”

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1390 18/19 Nei confronti : del Sig. PRIAMO Peter, già tesserato A.S.D. Futsal Giorgione della Società A.S.D. Futsal Giorgione Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 22/7/2019 hanno proceduto al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono : il Sig. PRIAMO Peter – già tesserato ASD Futsal Giorgione come Dirigente/allenatore all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. comma 1 del previgente CGS all’epoca dei fatti, anche in relazione all’art. 2 del Codice Etico della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per avere posto in essere una condotta ritenuta pienamente rilevante dalla Procura della Repubblica di Venezia, consistente nell’aver posto in essere atti di natura sessuale nei confronti di calciatrici di età compresa tra i 13 ed i 16 anni tesserate per la squadra per cui lo stesso era tesserato quale allenatore, condotta che ha portato all’apertura del procedimento penale R.G.N.R. 2256/2018 all’esito delle cui indagini preliminari è stato chiesto il rinvio di giudizio per i reati di cui all’art. 609 undecie c.p. art. 600 quater c.p. art. 609 quater c.1 n2 ed art. 81 c.2 c.p.”

la Società A.S.D. Futsal Giorgione “per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del previgente C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva in relazione al comportamento ed ai fatti contestati al proprio tesserato Sig. Priamo Peter”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 13/9/2019. AI dibattimento odierno risulta presente : la Società Futsal Giorgione rappresentata dall’Avv. Leonardo REBECCHI del Foro di Vicenza, come da delega depositata in atti. Non è comparso invece, pur ritualmente convocato, il Sig. Priamo Peter, il quale non ha altresì allegato motivi di impedimento. La Procura Federale della F.I.G.C., rappresentata dall’Av. Michele SIBILLANO e Dal Dott. Salvatore SCIUTO. All’esito del dibattimento la Procura Federale ha richiesto in considerazione della gravità delle imputazioni, a carico del Sig. PRIAMO Peter la sanzione della inibizione per anni cinque con preclusione nei ruoli federali ai sensi dell’art. 19, comma 3 del C.G.S. previgente e nei confronti della Società deferita la sanzione della ammenda di € 4.000.- il tutto per i titoli di cui all’atto di deferimento. Il difensore dell’ASD Futsal Giorgione Avv. Rebecchi, che ha depositato in termini anche una articolata memoria difensiva, ha chiesto in principalità il proscioglimento della società e in via subordinata l’applicazione della sanzione minima. Il Tribunale Federale Territoriale: letto l’atto di deferimento della Procura e gli atti dell’attività di indagine espletata dai collaboratori della Procura stessa, da intendersi qui in questa sede integralmente richiamati, osserva quanto segue: ricordato che il sig. Priamo è stato sottoposto a sospensione cautelare ex art 20 1 co CGS FIGC previgente a seguito di ordinanza dell’intestato Tribunale in data 18.06.2019, misura successivamente rinnovata con ordinanza in data 06.08.2019; letti gli atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la relativa richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto di fissazione dell’udienza preliminare nei confronti del Sig. Priamo Peter; rilevato che da tutto quanto sopra i fatti ascritti al Sig. Priamo Peter, che hanno legittimato anche l’adozione della misura congiunta dell’obbligo di dimora nel Comune di Loria e del divieto di avvicinamento alle persone offese, possono ritenersi fondati, non essendo necessario a tale fine nell’ambito del giudizio sportivo, che gli stessi risultino consacrati in una sentenza passata in giudicato, come da consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale; ritenuto che i fatti sopra riportati qualificano il comportamento del Priamo come una gravissima violazione dei principi fondamentali , richiamati nell’atto di deferimento , che giustificano l’applicazione della massima sanzione prevista dall’art 19 co 3 del CGS , vale a dire 5 anni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC , con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; ritenuto quanto alla Società Futsal Giorgione che, pur risultando dalle evidenze in atti che i fatti ascritti al tesserato Priamo non si sono svolti direttamente in ambiti sportivi riferibili alla Società, è peraltro non contestabile che la veste di tesserato del Priamo e le funzioni da questi svolte in ambito societario, in particolare quelle relative al Settore Femminile, abbiano consentito al medesimo di beneficiare, senza alcun controllo, di una posizione di particolare affidamento da parte delle giovani atlete che non può non essere messa in diretta correlazione con i fatti di cui sopra;

considerato, altresì, che la società, una volta venuta a conoscenza dei comportamenti del Priamo nei confronti delle proprie atlete, ha cessato la collaborazione con lo stesso, che ha rassegnato le dimissioni, ma non ha assunto alcuna iniziativa anche formale volta a far allontanare il Priamo dall’ordinamento sportivo della F.I.G.C. (ad esempio segnalando i fatti alla Procura Federale), con ciò dando prova di una non compiuta valutazione della gravità dei comportamenti che la veste di tesserato ha consentito al Priamo; ritenuto, pertanto, che alla luce di tutti i rilievi sopra svolti sussistano i presupposti per applicare il principio di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. previgente; ritenuto, peraltro, che dalle complessive circostanze di fatto agli atti, la sanzione conseguente debba essere graduata tenendo conto dell’effettivo potere di intervento della società nelle vicende in esame; ritenuto che, in conclusione, appare equa l’applicazione a carico della Società della sanzione dell’ammenda di € 2.000.- P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale in accoglimento delle richieste della Procura Federale nei termini che seguono delibera di applicare : - a carico del Sig. Priamo Peter la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; - a carico della Società A.S.D. Futsal Giorgione l’ammenda di € 2.000 (duemila).

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