C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 25/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1363 18/19 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/7/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1363 18/19 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/7/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MEJIA NARANJO Rafael Oswaldo Calciatore già tesserato Pol.D. San Precario della Società Pol.D. San Precario La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/7/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. . MEJIA NARANJO Rafael Oswaldo Calciatore già tesserato Pol.D. San Precario “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti art. 1 bis,comma 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40,comma 6 delle NOIF, per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società San Precario dichiarato, in data 28.11.2018 e presso la sede della suddetta società, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura FIGC allegato. La Società Pol.D. San Precario “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione di cui al previgente art. 4, comma 2 del CGS per il comportamento posto in essere dal calciatore MEJIA NARANJO Rafael Oswaldo, come sopra descritto. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 24/9/2019. AI dibattimento 24/9/2019 risultano presenti : la Società Pol.D. San Precario rappresentata dall’Avv. Leonardo DE SISTI del Foro di Padova il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Non è comparso invece, pur ritualmente convocato, il Sig. MEJIA NARANJO Rafael Oswaldo, Calciatore tesserato Pol.D. San Precario all’epoca dei fatti, il quale non ha altresì comunicato motivi di impedimento. Il Tribunale, ha dato lettura dell’atto di deferimento. Ha preso la parola il Rappresentante della Procura e dopo aver illustrato i motivi del deferimento ha concluso chiedendo i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti deferiti : a carico del Sig. MEJIA NARANJO Rafael Oswaldo, Calciatore già tesserato Pol.D. SanPrecario, ora svincolato: squalifica di sei (6) mesi a decorrere dall’eventuale futuro valido tesseramento per Società della F.I.G.C. a carico della Società Pol.D. San Precario : ammenda di 500,00 €. Il difensore della Società San Precario si è riportato al contenuto della memoria difensiva depositata in atti, evidenziando come il giocatore non abbia preso parte a nessuna gara per conto della società,non sussistendo, quindi, responsabilità oggettiva da parte della medesima Società Il Tribunale Federale Territoriale - presa in esame la posizione del calciatore MEJIA NARANJO Rafael Oswaldo, ritenuto che le violazioni oggetto del deferimento risultano documentalmente provate applica a carico del predetto giocatore la sanzione della squalifica per mesi sei (6), con decorrenza dalla data dell’eventuale futuro valido tesseramento a favore di Società affiliate alla F.I.G.C. - esaminata inoltre la posizione della Società Pol.D. San Precario, - ritenuto che, alla luce dell’evidenza in atti, risulta che la Società non aveva, in un’ottica di normale esigibilità, la possibilità di accedere al dato del precedente tesseramento estero del calciatore; - rilevato a che gli Organi deputati hanno autorizzato in data 12/3/2019 il tesseramento del calciatore in questione e lo hanno revocato il 13/3/2019; - ritenuto, altresì, che in ogni caso la Società non ha mai fatto giocare il calciatore né lo ha utilizzato per altre prestazioni sportive; - ritenuto pertanto che la condotta della società non appare sanzionabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva P.Q.M. decide di prosciogliere la Società dalle incolpazioni ascritte.

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