C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 22/01/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 529 – Stagione 2019/20 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 529 - Stagione 2019/20 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Edi ROSSA Presidente U.S.D. Castion Belluno della Società U.S.D. Castion Belluno La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/12/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ROSSA Edi – Presidente U.S.D. Castion BL “per rispondere della violazione di cui all’art. 4.co.1 del vigente C.G.S. per aver sottoscritto quale firmatario una missiva, così da attribuirsene la diretta paternità, inviata a mezzo PEC, in data 13.10.2019 al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto al fine di resistere e contro dedurre con la stessa al reclamo in precedenza proposto dalla Società ASD Montello avverso la regolarità della gara Castion BL-Montello disputata in data 05.10.2019, valida per il Campionato Regionale Juniores (C.R.Veneto) della stagione sportiva in corso e terminata con la vittoria (2-0) della squadra ospitante (USD Castion BL), contenente espressioni e affermazioni irriguardose, impertinenti e censurabili rivolte all’indirizzo della Società reclamante (ASD Montello) e di alcuni tesserati (dirigenti) della stessa; più precisamente per aver nel narrato dell’’anzidetta missiva letteralmente affermato : 1) (rivolgendosi alla società reclamante “(....) come invece dichiarato in maniera mendace dall’ASD Montello)”; 2) (rivolgendosi all’indirizzo di taluni dirigenti della Società reclamante) “(….) hanno dichiarato il falso nel tentativo di mutare il risultato della gara, contravvenendo a qualsiasi principio di far play e di etica sportiva)”; la Società U.S.D. Castion BL “a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co.1 del vigente C.G.S di quanto ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti – Presidente”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 21/1/2020. AI dibattimento del 21/1/2020 sono risultati presenti : il Sig. Edi ROSSA Presidente U.S.D. Castion Belluno la Società U.S.D. Castion Belluno, rappresentata dal Sig. Edi Rossa. La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127 del CGS vigente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. Edi ROSSA Presidente USD Castion BL : inibizione base di gg.30 e inibizione finale di gg.20; a carico dell’USD Castion BL ammenda base di € 450,00 e ammenda finale di € 300.00.- Si segnala che ai sensi dell’art. 127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto della L.N.D.-F.I.G.C. a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Il Tribunale Federale Territoriale -visto l’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente, -ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S. vigente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

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