COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro prima della partita con atteggiamento minaccioso e pronunciando, nell’occasione, con tono alterato al suo indirizzo frasi dal significato incomprensibile, ma comunque sempre con atteggiamento minaccioso; per non aver fatto nulla per impedire che il dirigente Gioello Luca, accompagnatore ufficiale della squadra, rivolgesse parole offensive nei confronti del direttore di gara minacciandolo, inoltre, con una pistola che sfilava dalla cinghia dei pantaloni poggiandola su un tavolino; la Soc. A.S. Spezzano Albanese per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Enotria Tortora – Maratea valevole per il campionato Giovanissimi provinciali disputata in data 20.02.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria e per avere sottoscritto la distinta in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo le norme vigenti; la SOCIETA’ A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma.2, C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi, non avente titolo, perché mai tesserato con la società Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC elencandolo nella distinta con il nominativo di Guaglionone Luigi; Sig PAPALEO Paolo Danilo, Calciatore della Società AS Gigi Meroni, con funzioni di accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente la dichiarazione in calce alla distinta di gara della sua squadra in cui attestava che tutti i calciatori in essa elencati erano regolarmente tesserati, mentre il sig. D’Ambra Pierluigi, trascritto con il falso nome di Guaglianone Luigi, non lo era; Sig D’AMBRA Pierluigi, collaboratore di fatto della AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 1 comma 5, del CGS perché mai tesserato con la società AS Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC ma soltanto collaboratore di fatto della predetta società, ha tentato di prendere parte alla gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni; SOCIETA’ AS GIGI MERONI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Pacienza Alfredo, al Calciatore Papaleo Paolo Danilo ed al suo collaboratore di fatto, D’Ambra Pierluigi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e della violazine ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la tentata partecipazione alla gara, Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni dello predetto D’Ambra Perluigi, non avente titolo;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di: sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S., avendo violato l’obbligo di accettare la piena efficacia degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché, della violazione di cui all’art.1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo in data 2.12.2007 aggredito verbalmente e fisicamente un arbitro effettivo della F.I.G.C. che lo aveva allontanato dal campo di giuoco nel corso della gara Belsito – Santostefanese da lui diretta nella stessa data; la Soc. A.S.D. Santostefanese Calcio per la violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Vicepresidente munito di delega di rappresentanza.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di: sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S.,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (624) – APPELLO DEL SIG. ELIO ASSISI (tesserato A.I.A. Sez. Vibo Valentia) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.d. territoriale presso il C.R. Calabria CU N°.153 del 31.5.2011). Con atto del 24 febbraio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi la…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di: Sig. Gino Domenico SPOLITU, Presidente della Soc. U.S. Praia – Sig. Gianfranco CALLA’ vice Presidente dell’U.S. Praia – Soc. U.S.PRAIA per rispondere i primi due della violazione dell’art.1 comma 1, art. 8 comma 9 C.G.S per avere tenuto una condotta nei confronti di un altro tesserato – l’allenatore di base Sig. Giuseppe Lascaleia – consegnando a quest’ultimo un assegno tornato insoluto; l’ U.S. Praia per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ex art.4 c.1e 2 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati anche a titolo di immedesimazione organica.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di: Sig. Gino Domenico SPOLITU, Presidente della Soc. U.S. Praia – Sig. Gianfranco CALLA’ vice Presidente dell’U.S. Praia – Soc. U.S.PRAIA per rispondere i primi due della violazione dell’art.1 comma 1, art. 8 comma 9 C.G.S per avere tenuto una condotta nei confronti di un altro…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di: Sig. RANIERI Luca, calciatore attualmente svincolato per inattività della Soc. A.C. Pizzonese Polisportiva; Sig. Giovanni PRIMERANO dirigente della società Polisportiva Sorianese; la società POLISPORTIVA SORIANESE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere disputato in data 19.3.2011 una gara nelle fila della soc. Polisportiva Sorianese senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; il Sig. Giovanni Primerano della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.. anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità per avere sottoscritto in data 19.03.2011 una distinta di gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luca Ranieri non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva, la società Polisportiva Sorianese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S. nelle violazione ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1 comma 5 C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di: Sig. RANIERI Luca, calciatore attualmente svincolato per inattività della Soc. A.C. Pizzonese Polisportiva; Sig. Giovanni PRIMERANO dirigente della società Polisportiva Sorianese; la società POLISPORTIVA SORIANESE; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art.10 commi 2 e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di: 1-ROSA Francesco, FAHIM Zakaria, RUBINO Antonio, VISCARDI Cosimo, CAMPANA Andrea, MARINO Nicola, ZICARO Vittorio, GIGLIOTTI Emanuele, LANCIANO Damiano, COSTA Danilo Rocco, DI CUNTO Domenico, TUFARO Pasquale, PARROTTA Guerino, BRUNO Francesco, CASTELLANA Nicolas, i predetti tuttora tesserati per lo Sporting Toscano Club, i seguenti altri calciatori attualmente in posizione di svincolo, IANNI Pietro, STABILE Marco, ZANGARO Daniele, TUNNO Fabio Joel, BERLINGIERI Luigi, PISCITELLI Antonio, GRECO Antonio, MALIA Gramos. PER RISPONDERE della violazione di cui all’art, 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle NOIF, per essersi resi responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità perché inadempiente all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della loro idoneità all’attività, all’inizio della stagione sportiva 2009/2010;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 27 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.11 a carico di: 1-ROSA Francesco, FAHIM Zakaria, RUBINO Antonio, VISCARDI Cosimo, CAMPANA Andrea, MARINO Nicola, ZICARO Vittorio, GIGLIOTTI Emanuele, LANCIANO Damiano, COSTA Danilo Rocco, DI CUNTO Domenico, TUFARO Pasquale, PARROTTA Guerino, BRUNO Francesco, CASTELLANA Nicolas, i predetti tuttora tesserati per lo Sporting Toscano Club, i seguenti altri calciatori…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 16 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.151 della Società POLISPORTIVA CROPALATI ASD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 25.5.2011 (inibizione del dirigente LETTIERI Luigi fino al 21 dicembre 2012, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 del 16 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.151 della Società POLISPORTIVA CROPALATI ASD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 25.5.2011 (inibizione del dirigente LETTIERI Luigi fino al 21 dicembre 2012, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.150 del Sig.FIORILLO Antonio (dirigente Soc.A.C.D. PISCOPIO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (inibizione fino al 25.5.2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 del 9 GIUGNO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.150 del Sig.FIORILLO Antonio (dirigente Soc.A.C.D. PISCOPIO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (inibizione fino al 25.5.2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRRITORIALE letti gli atti ufficiali…

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