COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.10 del Sig. COLOSIMO Francesco (Società A.S. Sersale 1975) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 14.10.2010 (squalifica per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.10 del Sig. COLOSIMO Francesco (Società A.S. Sersale 1975) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 14.10.2010 (squalifica per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il calciatore Colosimo Francesco…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 9 della Società U.S. SAN MARCO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 30.09.2010 (squalifica del calciatore ESPOSITO Antonello per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 9 della Società U.S. SAN MARCO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 30.09.2010 (squalifica del calciatore ESPOSITO Antonello per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 8 della Società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010(ammenda di € 800,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 8 della Società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010(ammenda di € 800,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che l’assistente arbitrale ha riferito essere stato fatto…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 7 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 23.09.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Terranova – Crucolese del 19.09.2010 con il punteggio di 0-3 – Campionato 1^Categoria – penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 1.000,00, squalifica dell’allenatore VULCANO Francesco fino al 22.09.2015, squalifica del calciatore VULCANO Antonio fino al 22.09.2011, inibizione del massaggiatore ESPOSITO Annunziato fino al 22.11.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 7 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°25 del 23.09.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Terranova – Crucolese del 19.09.2010 con il punteggio di 0-3 – Campionato 1^Categoria – penalizzazione di…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 6 della Società A.S.D. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 16.09.2010 (inibizione del dirigente MUNNO Pasquale fino al 17.11.2010, inibizione del medico sociale MOTTA Giuseppe fino al 17.11.2010, squalifica dell’allenatore PRESTA Antonio fono al 15.10.2010, squalifica del calciatore PALADINO Francescantonio fino al 31.03.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 6 della Società A.S.D. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 16.09.2010 (inibizione del dirigente MUNNO Pasquale fino al 17.11.2010, inibizione del medico sociale MOTTA Giuseppe fino al 17.11.2010, squalifica dell’allenatore PRESTA Antonio fono al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di : DE VUONO Rocco, Presidente e legale rappresentante della Soc.ASD Aprigliano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art.94 terr, comma 13, delle NOIF, ed all’art.8, comma 9, del C.G.S., per avere, in qualità di legale rappresentate della Società ASD Aprigliano Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore De Luca Michele; la Società ASD APRIGLIANO Calcio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente De Vuono Rocco, su deferimento del Vice Procuratore Federale del 3 giugno 2010.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di : DE VUONO Rocco, Presidente e legale rappresentante della Soc.ASD Aprigliano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art.94 terr, comma 13, delle NOIF, ed all’art.8, comma 9, del C.G.S., per avere, in qualità di legale rappresentate della…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di: Società A.S.D. Real Cotronei 2009 per rispondere della violazione degli artt. 4, commi 3 e 4, CGS e 14, comma 1, CGS, in relazione al comportamento violento ascritto ai propri sostenitori i quali hanno danneggiato l’autovettura Ford Focus, targata CD746ES in uso all’arbitro Basile Roberto al termine della gara, disputatasi a Cotronei il 6/12/2009, Real Cotronei – A.C.S. San Leonardo; I Sigg.ri COLOSIMO Antonio, SILIPO Luigi, CATERISANO Domenico e TRAPASSO Giuseppe, calciatori tesserati per la società A.C.S. San Leonardo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 3 (obbligo di presentazione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva), CGS, per non essersi presentati, pur regolarmente convocati, all’audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificazione alcuna; la Società A.C.S. San Leonardo per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri tesserati.

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: CRUPI Davide, tesserato all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; DI BONA Damiano, tesserato all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; CHIRICO Rosario, dirigente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1; e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; La Società A.S.D. SAN GIOVANNELLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: CRUPI Davide, tesserato all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; DI BONA Damiano, tesserato all’epoca…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: MIRABELLI Guerino, calciatore all’epoca dei fatti della SSD Colosimi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1 comma 1,C.G.S.; la Società SSD COLOSIMI a titolo di responsabilità oggettiva. ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.,su deferimento del Vice Procuratore Federale del 14 giugno 2010.

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 5 della Società A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010 (ammenda di € 150,00, squalifica per DUE gare del calciatore BEVACQUA Marco, squalifica per QUATTRO gare del calciatore ASTORINO Davide, squalifica per TRE gare del calciatore GIGLIOTTI Giuseppe).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 5 della Società A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010 (ammenda di € 150,00, squalifica per DUE gare del calciatore BEVACQUA Marco, squalifica per QUATTRO gare del calciatore ASTORINO Davide, squalifica per…

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