COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 06/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/03/2002 PRO ITALIA GALATINA – ALTAMURA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 57 del 06/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/03/2002 PRO ITALIA GALATINA - ALTAMURA S.R.L. Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata in quanto la società Altamura si è presentata sul terreno di gioco con un numero di calciatori inferiore a quello regolamentare; - considerato che tale numero non è stato intergrato entro il tempo regolamentare di attesa e che, pertanto, detta società è da considerarsi rinunciataria alla disputa della gara; - rilevato che la società Altamura è stata già sanzionata con i Comunicati Ufficiali n° 26 del 28112001, n° 45 del 0622002 e n° 51 del 2022002 per mancata presentazione sul terreno di gioco e che, pertanto, la presente costituisce quarta rinunzia; SEGUE GARA DEL 02/03/2002 PRO ITALIA GALATINA - ALTAMURA S.R.L. - che, ai sensi dell'art. 53 N.O.I.F., comma 5 , la società Altamura deve essere esclusa dal campionato con le ulteriori sanzioni sportive previste dal comma 4 dello stesso articolo per le società escluse durante il girone di ritorno; - che la sanzione pecuniaria prevista dal comma 9 dello stesso art. 53 è da ritenere riservata alla Commissione disciplinare, ai sensi del capo M del comunicato n.1 del 10.7.2001, di modo che di questo provvedimento dovrà essere data comunicazione al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza; P.Q.M. Il Giudice sportivo: 1) commina alla Soc. ALTAMURA la sanzione dell'esclusione dal Campionato Nazionale Juniores; 2) dispone che tutte le gare ancora da disputare fino alla fine del campionato della Soc. ALTAMURA siano considerate perdute dalla stessa con il punteggio di 0-2 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara prevista in calendario; dispone che venga data comunicazione del precedente provvedimento al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza.
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