COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DELL’ 8/01/2009 VALLE D’AOSTA – PRO BELVEDERE VERCELLI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DELL’ 8/01/2009 VALLE D’AOSTA – PRO BELVEDERE VERCELLI Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 7 gennaio 2009 - Considerato che le motivazioni addotte dalla società Pro Belvedere Vercelli sono arrivate oltre il termine previsto dal CGS e che tale tardivo invio costituisce motivo di inammissibilità del reclamo; - Visto l’art. 33, comma 5, del CGS P.Q.M. Delibera: 1) Di dichiarare inammissibile il reclamo 2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Valle d’Aosta – P.B.Vercelli 3-1 3) Di addebitare sul conto della Pro Belvedere Vercelli la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it