COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara “A.C. RIMINI 1912” – “MIGLIANICO CALCIO” del 14 novembre 2010.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°105 del 27/01/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara "A.C. RIMINI 1912" - "MIGLIANICO CALCIO" del 14 novembre 2010. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal "MIGLIANICO CALCIO" OSSERVA la società reclamante chiede sia ritenuta irregolare la gara di cui all'oggetto e sia inflitta alla "A.C. RIMINI 1912" la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto alla stessa partecipare un calciatore - Evangelisti Alessandro, nato il 29 maggio 1981 - che non ne aveva titolo in quanto squalificato con C.U. n. 5 del 25 agosto 2010. La "A.C. RIMINI 1912" con le proprie controdeduzioni contesta l'assunto della società reclamante e precisa che l'Evangelisti, squalificato, con il suindicato C.U., nella Coppa Italia Dilettanti 2010/2011 (competizione dalla quale la società era stata eliminata) avrebbe scontato la sanzione nella stagione successiva. Il reclamo è infondato. La Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, con decisione del 19 gennaio 2011, ha stabilito che "è assolutamente preminente il principio, sancito dalle prescrizioni contenute nel C.G.S., secondo cui le squalifiche comminate a carico del calciatore, devono essere scontate nella stessa competizione nella quale erano state inflitte". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione alla luce del combinato disposto degli articoli 19, commi 11.1 e 11.3, e 22, comma 6°, C.G.S., norme dalle quali ha desunto che un calciatore squalificato in occasione di una gara di Coppa Italia deve scontare la sanzione, nella stessa stagione agonistica o in quella successiva, sempre in una gara di Coppa Italia. Ritiene questo Giudice di doversi attenere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, principio dal quale consegue che il calciatore Evangelisti Alessandro aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui all'oggetto. Al rigetto del reclamo consegue la convalida del risultato acquisito sul campo nella Gara del 14 novembre 2010. P.Q.M. Il Giudice Sportivo delibera: - di rigettare il reclamo; - di convalidare il risultato della gara "A.C. RIMINI 1912" - "MIGLIANICO CALCIO" del 14 novembre 2010, conclusasi con il punteggio 2 - 0. 105 Dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.
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