COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 6/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 “S.S.D. SAPRI CALCIO” – “FORZA & CORAGGIO BN” Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla “FORZA & CORAGGIO BN”

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 6/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 "S.S.D. SAPRI CALCIO" - "FORZA & CORAGGIO BN" Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "FORZA & CORAGGIO BN" osserva: la società reclamante chiede che alla "S.S.D. Sapri Calcio" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere fatto partecipare alla stessa due calciatori - Mariniello Nicola, nato il 5 giugno 1977 e Izzo Pasquale, nato il 19 settembre 1982 - che non ne avevano titolo in quanto squalificati: in particolare, al Mariniello, con comunicato ufficiale n. 38/CLT del 23 ottobre 2009, era stata inflitta la squalifica per una giornata nella gara Taranto - Aversa Normanna del 22 ottobre 2009 Lega Pro, gara conclusasi con il punteggio di 3 a 0 e valevole per la fase finale di "Coppa Italia Lega Pro"; allo Izzo, con comunicato ufficiale n. 8 del Comitato Interregionale dell'1 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate per la gara Sapri - Battipagliese, conclusasi con il punteggio di 3-4 e valevole per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti. La S.S.D. Sapri Calcio a sostegno delle proprie controdeduzioni deduce la piena regolarità della posizione dei due calciatori assumendo che le squalifiche loro inflitte dovevano essere scontate soltanto ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato in forza del principio dell'autonomia delle sanzioni di cui all'art. 19 commi 11.1 e 11.3 del C.G.S. In via preliminare va rilevato che, come da accertamenti fatti eseguire a cura di questo Giudice, sia la Aversa Normanna (Società nella quale militava il Mariniello all'epoca della squalifica di cui al comunicato n. 38 del 23 ottobre 2009), sia la S.S.D. Sapri Calcio (Società nella quale militava l'Izzo all'epoca della squalifica di cui al comunicato n. 8 dell'1 settembre 2010), erano state eliminate dai rispettivi tornei di Coppa Italia proprio per avere perduto le gare nel corso delle quali le sanzioni a carico dei due calciatori erano state inflitte. Ciò premesso, ai fini della decisione del presente reclamo, è necessario in punto di diritto prendere le mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3, 4, 5 e 6 detta le regole in base alle quali i calciatori sono tenuti a scontare le sanzioni loro comminate. Dalla lettura di detta norma emergono due principi fondamentali: a) quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata, sanzione che in ogni caso va scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in forza del quale si tende, ove sia possibile, a fare in modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la sanzione. Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite il secondo dei principi anzidetti, quello cioè relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi cede il passo al principio "principe" della effettività della sanzione. Sono le ipotesi in cui non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S. poichè in tal modo operando verrebbe meno il requisito della certezza della esecuzione della sanzione, e questa verrebbe lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore sanzionato il quale, per un tempo che potrebbe essere anche indefinito, si troverebbe a partecipare a competizioni pur essendo stato colpito da sanzioni non scontate. Nel caso in esame non era possibile fare scontare le sanzioni nell'ambito degli stessi tornei nei quali il comportamento illecito dei calciatori era stato posto in essere dal momento che le squadre presso cui essi militavano erano state eliminate da quei tornei. L'unica possibilità, pertanto, per garantire la esecuzione della sanzione irrogata era che questa fosse scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il reclamo deve essere accolto in quanto i calciatori Mariniello Nicola e Izzo Pasquale nel momento in cui hanno disputato la gara contro la Forza & Coraggio non avevano scontato le sanzioni disciplinari loro inflitte e pertanto la loro partecipazione alla gara ha alterato il risultato della stessa. P.Q.M. 1) accoglie il reclamo proposto dalla società Forza & Coraggio BN; 2) infligge alla S.S.D. Sapri Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara S.S.D. Sapri Calcio - Forza & Coraggio BN con il punteggio 0 - 3; 3) Nulla per la tassa di reclamo.
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