COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE – A.C. RIMINI 1912 GARA DEL 31 OTTOBRE 2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE – A.C. RIMINI 1912 GARA DEL 31 OTTOBRE 2010: Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.C. RIMINI 1912"; esaminate le controdeduzioni inviate dalla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" osserva: la "A.C. RIMINI 1912" chiede che alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per violazione di quanto previsto dal C.U. n.1 dell'1 luglio 2010 del Comitato Interregionale. A sostegno del reclamo la "A.C. RIMINI 1912" deduce: - che nel corso della gara di cui all'oggetto la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" ha schierato in campo un numero di calciatori "giovani" inferiore a quello previsto dal suindicato Comunicato. In particolare, al 27° minuto del primo tempo, era uscito dal terreno di giuoco il calciatore numero 1, Pezzone Francesco, classe 1992, ed era entrato in sua sostituzione il calciatore numero 12, Zoghaib Luca, classe 1990; - che da quel momento non veniva rispettata la regola stabilita dal Comitato Interregionale con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1 luglio 2010, regola che impone che sin dall'inizio della gara, e per l'intera durata della stessa, siano schierati in campo, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età: - uno, nato dal 1° gennaio 1990 in poi; - due, nati dal 1° gennaio 1991 in poi; - uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi. La "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" con le proprie controdeduzioni chiede, in via preliminare, che il reclamo sia dichiarato inammissibile per essere stato proposto da soggetto non legittimato e per non essere stata la relativa tassa trasmessa entro il termine di cui all'art. 29, 8° comma, lettera b. Nel merito deduce che l'episodio contestato dalla reclamante si era verificato e sviluppato durante una interruzione del giuoco protrattasi per vari minuti. Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del reclamo. Esso infatti risulta sottoscritto sia dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale signor Paoloni Gianluca, con tale qualifica menzionato nella distinta consegnata all'Arbitro (distinta recante la sua firma accanto a quella del Direttore di Gara) sia dal Presidente della Società signor Armati Biagio. Risulta pertanto pienamente rispettata la norma di cui all'art. 33, 1° e 2° comma C.G.S. Quanto alla questione relativa al versamento della tassa di reclamo, va detto che la società reclamante ha comunque tempestivamente dato disposizioni di addebito della stessa in conto campionato come da documentazione in atti. Tale disposizione, per costante giurisprudenza, è sostitutiva del materiale versamento della tassa stessa. Venendo ora ad esaminare la questione sollevata dalla società reclamante - questione che, vertendosi in tema di posizione irregolare dei calciatori, questo Giudice, anche in presenza di una causa di inammissibilità, sarebbe stato comunque tenuto ad esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 29, commi 7° e 8° lettera a) C.G.S. - rileva questo Giudice che il reclamo è fondato. Ed invero, la circostanza di fatto addotta dalla "A.C. RIMINI 1912" a sostegno del proposto reclamo, quella relativa cioè alla sostituzione da parte della "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" del calciatore numero 1 con il calciatore numero 12, trova puntuale ed univoco riscontro nel referto arbitrale, nel quale si precisa che il calciatore (portiere) subentrante, ricevuto l'assenso del direttore di gara, era entrato nel terreno di giuoco e, percorsi circa 50 metri, si era portato nella zona di sua competenza, in tal modo concretizzandosi a tutti gli effetti la sostituzione. La regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio stabilisce infatti: - che il calciatore subentrante può entrare nel terreno di giuoco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito e dopo avere ricevuto assenso da parte dell'Arbitro; - che il subentrante deve entrare nel terreno di giuoco durante una interruzione di giuoco; - che la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di giuoco; - che il subentrante diventa calciatore e quello sostituito cessa di esserlo. Orbene, tutte le condizioni innanzi esposte si sono verificate nel caso che ne occupa - nessuna rilevanza a tal fine rivestendo la circostanza che il giuoco non fosse ripreso - con la conseguenza che, in esito alla sostituzione del calciatore n. 1 con il calciatore n. 12, la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" si è trovata ad impiegare i seguenti calciatori giovani: - numero 12 ZOGHAI LUCA, classe 1990 - numero 3 IANNITI MATTEO, classe 1991 - numero 7 DE STEFANO CARMINE, classe 1992 - numero 8 DI LULLO PASQUALE, classe 1990; in tal modo schierando in campo un calciatore in meno rispetto alla fascia di età "nato dal 1° gennaio 1991 in poi". Ne consegue che, ai sensi dell'art.29, comma 7°, e dell'art. 17, comma 5°, lettera a, del C.G.S., avendo la "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare non avendo titolo per prendervi parte, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto con il seguente punteggio: "POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE" - "A.C. RIMINI 1912" 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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