COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 15/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2010 SANSEPOLCRO – ORVIETANA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 15/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2010 SANSEPOLCRO – ORVIETANA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 68 dell’1/12/2010 - Considerato che la società Orvietana, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS 78 P.Q.M. Delibera: 1. Di dichiarare inammissibile il reclamo 2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sansepolcro – Orvietana 2-0 3. Di addebitare sul conto della società Orvietana Calcio la tassa di reclamo.
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