COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°8 dell’1/09/2011 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 27 AGOSTO 2011 BORGOSESIA – SANTHIÀ CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°8 dell’1/09/2011 Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA SERIE D GARA DEL 27 AGOSTO 2011 BORGOSESIA – SANTHIÀ CALCIO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Borgosesia con il quale si deduce la irregolare posizione del calciatore Del Signore Giorgio, tesserato Santhià Calcio, per essere il medesimo all’epoca della gara risultava in posizione di squalifica comminata da questo Giudice Sportivo con C.U.n° 8 del 1/09/20 10 OSSERVA Il reclamo è fondato e va accolto Il calciatore Del Signore Giorgio, tesserato per la società Santhià Calcio al momento della gara risultava squalificato . Infatti, questo Giudice Sportivo, aveva inflitto al calciatore Del Signore una giornata di squalifica per recidività in ammonizione in occasione dell’ultima gara di Coppa Italia disputata dalla società Santhià Calcio ( Aquanera – Santhià del 2982010), come si evince da C.U. n°8 dell’1/09/2010 (Coppa Italia) Non avendo quindi scontato la squalifica nella passata stagione, il predetto calciatore avrebbe dovuto scontarla nella prima gara di Coppa Italia della stagione successiva, ossia 2011/2012, cosi come previsto dal combinato disposto dagli artt.22 comma 6 e 19 comma 11.1 del CGS; - Visto l’art 17. comma 5, lett.b) del CGS Delibera: 1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto di comminare alla società Santhià Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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