COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 44 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 07) DECISIONE DEFERIMENTO FATTINGER MARCO E SSD TRENTO CALCIO 1921 ENTRAMBI DD. 22.08.2012

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 44 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 07) DECISIONE DEFERIMENTO FATTINGER MARCO E SSD TRENTO CALCIO 1921 ENTRAMBI DD. 22.08.2012 Con provvedimenti dd. 22.08.2012 la procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare provinciale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento: 1) Il sig. Fattinger Marco quale presidente della Società Trento calcio 1921 srl; 2) Società Trento Calcio 1921 srl; per rispondere: - il primo, per violazione dell’art. 94/ter, comma, 1, delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine di giorni 30 fissato dalla succitata norma, al pagamento dell’intera somma di €. 4.250,00 stabilita dalla Commissione Affari Economici presso la LND, in data 02.11.2011, in favore del calciatore Dell’Anna Marco e dell’intera somma di €. 4.250,00 stabilita dalla Commissione Affari Economici presso la LND, in data 17.02.2012, in favore del calciatore Tummiolo Andrea; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS , per la violazione ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, sig. Fattinger Marco. La Commissione decide di riunire i due deferimenti. Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti. Il sostituto Procuratore e la Società dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e della continuazione nella seguente misura 1) Il sig. Fattinger Marco mesi 8 di inibizione; 2) La Società Trento Calcio 1921 srl, 1 punto di penalizzazione ed €. 1.800,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare visto l’art. 23 del C.G.S. e applicata la continuazione, ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente ORDINANZA per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni: 1) Il sig. Fattinger Marco mesi 8 di inibizione; 2) La Società Trento Calcio 1921 srl, 1 punto di penalizzazione ed €. 1.800,00 di ammenda. La presente decisione viene trasmessa per quanto di competenza al Dipartimento Interregionale della L.N.D..
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