COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 47 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA GSD RONCEGNO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE ALBERINI MARCO COME DA C.U. N. 39 DELL’ 8.11.2012

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 47 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA GSD RONCEGNO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE ALBERINI MARCO COME DA C.U. N. 39 DELL’ 8.11.2012 La Società GSD Roncegno con sua dd. 08.11.2012 ha presentato reclamo avverso la squalifica del giocatore ALBERTINI Marco riguardante la gara Juniores provinciale Roncegno – Primiero del 03.11.2012, in quanto ritenuta eccessiva “vista la totale mancanza di atti violenti”. La Commissione Disciplinare dopo attento esame ritiene di confermare la squalifica per 3 gare effettive al giocatore ALBERTINI Marco della Società GSD Roncegno in quanto a seguito della sua espulsione offendeva il direttore di gara. In quanto non accolto si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it