COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 54 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO FATTINGER MARCO A SSD TRENTO CALCIO 1921 DD. 23.10.2012 Con provvedimento dd. 23.10.2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Provinciale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento: 1. Il sig. Fattinger Marco presidente della società Trento Calcio 1921 srl; 2. Società Trento Calcio 1921 srl;

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 54 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO FATTINGER MARCO A SSD TRENTO CALCIO 1921 DD. 23.10.2012 Con provvedimento dd. 23.10.2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Provinciale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento: 1. Il sig. Fattinger Marco presidente della società Trento Calcio 1921 srl; 2. Società Trento Calcio 1921 srl; per rispondere: il primo, per violazione dell’art. 94/ter, comma 11, delle Noif, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Affari Economici presso la LND n. 140 del 01.03.2012, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società ed il calciatore GHIDINI Andrea; la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, sig. Fattinger Marco. La Commissione decide di riunire il deferimento con l’analogo dd. 13.11.2012. il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti. Il sostituto Procuratore e la Società dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e della continuazione nella seguente misura 1. Fattinger Marco mesi 2 di inibizione (da aggiungersi agli 8 mesi già comminati); 2. La Società Trento calcio 1921 srl, € 1.000,00 di ammenda (da aggiungersi a € 1.800,00 già comminati). La Commissione Disciplinare visto l’art. 23 del C.G.S. e applicata la continuazione, ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente ORDINANZA Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguente sanzione 1. Fattinger Marco mesi 2 di inibizione; 2. La Società Trento Calcio 1921 srl, € 1.000,00 di ammenda.
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