COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 60 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVVERSO SQUALIFICA FINO 22.09.2013 DI OSLER FEDERICO (ISCHIA ASD) DEL C.U. N. 47 DD. 22.11.2012.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 60 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVVERSO SQUALIFICA FINO 22.09.2013 DI OSLER FEDERICO (ISCHIA ASD) DEL C.U. N. 47 DD. 22.11.2012. La società Ischia ASD ha proposto regolare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 22 novembre 2012 per la squalifica fino 22.09.2013 del giocatore OSLER Federico. La società ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio giocatore e chiede una congrua riduzione della pena inflitta. La Commissione Disciplinare Esaminata la documentazione agli atti ed in particolare del referto di gara e dopo ponderata discussione, ritiene equo ridurre la squalifica al giocatore OSLER Federico fino al 22.06.2013 e respinge la richiesta di riduzione dell’ammenda alla società; P. Q. M. Annulla parzialmente la decisione del Giudice Sportivo di I° grado e ridetermina la sanzione della squalifica sino al 22.06.2013 al giocatore OSLER Federico e conferma invece la pena dell’ammenda. Si ordina la restituzione della tassa reclamo in quanto il ricorso è stato accolto.
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