COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 97 del 25 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIRE A CARICO DEL SIG. ADDEO PIETRO DELL’A.S.D. MORI S.STEFANO, PUBBLICATA SUL C.U. N. 83 DEL 14.03.2013.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 97 del 25 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIRE A CARICO DEL SIG. ADDEO PIETRO DELL’A.S.D. MORI S.STEFANO, PUBBLICATA SUL C.U. N. 83 DEL 14.03.2013. Con raccomandata di data 19 marzo 2013 l’A.S.D. Mori S.Stefano inoltra ricorso avverso l’inibizione inflitta dal Giudice sportivo di Primo grado di cui al C.U. n. 83 dd. 14.03.2013, chiedendo di essere sentita. Vengono sentiti i signori dott. Costa Giacomo che riferisce di aver sentito l’assistente arbitrale sig. Pacino profferire: ”visto che vuole aggiustare i conti fuori, li aggiustiamo qui”; il sig. Colpo Mirko che in particolare, dopo aver affermato di non aver visto alcuna aggressione da parte del dirigente del Mori sig. Addeo Pietro nei confronti dell’Assistente sig. Pacino, riferisce che il medesimo sig. Pacino non recava alcun segno sul viso riconducibile a due pugni (che, vista la mole del sig. Addeo Pietro, detti pugni un segno avrebbero dovuto lasciare). Riferisce inoltre che, immediatamente convocato dall’arbitro, l’arbitro stesso gli affermò di non aver visto e percepito nulla di anomalo. Il sig. Filippo Signorelli, fisioterapista della squadra presente ai fatti, riferisce di aver visto il guardalinee sig. Pacino che al rientro negli spogliatoi che brandiva la bandierina con fare minaccioso mentre si dirigeva verso il sig. Addeo dicendogli: “se hai il coraggio, adesso seguimi” e afferrava per la camicia, interveniva cercando di separarli. La Commissione esaminati attentamente gli atti e in particolare il supplemento di rapporto ritiene equo rideterminare la sanzione comminata infliggendo allo stesso l’inibizione fino al 13.03.2014. In particolare la Commissione ritiene che l’episodio così come riportato nel referto, vede a fine partita lo stesso guardalinee chiedere al dirigente espulso di presentarsi nello spogliatoio della terna per confermare ciò che aveva detto in campo. Questo elemento e l’attenta analisi del complessivo comportamento del sig. Addeo, si ritiene debba essere sanzionato con un anno di inibizione. Per questi motivi la Commissione sanziona il sig. Addeo Pietro con l’inibizione fino al 13 marzo 2014. Essendo stato parzialmente accolto il ricorso, ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it