COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 97 del 25 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO US DOLASIANA, PELLEGRINI ANDREA, MOSER FRANCESCO Con provvedimento 14.1.2013 della Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Provinciale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento: 1. Il sig. Pellegrini Andrea, calciatore della società US DOLASIANA 2. Il sig. Moser Francesco, dirigente della società US DOLASIANA; 3. Società DOLASIANA;

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 97 del 25 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO US DOLASIANA, PELLEGRINI ANDREA, MOSER FRANCESCO Con provvedimento 14.1.2013 della Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Provinciale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento: 1. Il sig. Pellegrini Andrea, calciatore della società US DOLASIANA 2. Il sig. Moser Francesco, dirigente della società US DOLASIANA; 3. Società DOLASIANA; per rispondere: il primo, per violazione dell’art, 1, comma 1, comma 2 e 6 Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alla partita US DOLASIANA - GARDOLO, disputata il 28.10.2012, valevole per il campionato di Seconda categoria - Girone C, senza averne titolo, in quanto il medesimo è stato tesserato solo successivamente alla gara predetta, ed il particolare dal 08.11.2012, come succintamente descritto nella parte motiva;  il secondo per violazione dell'art. 1, comma 1, comma 2 e 6 Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calciatore Sig. Pellegrini Andrea partecipasse alla gara US DOLASIANA - GARDOLO, disputata il 28.10.2012, valevole per il campionato di Seconda categoria - Girone C, sottoscrivendo la distinta gara nella quale dichiarava che i calciatori menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto il medesimo è stato tesserato solo successivamente alla gara predetta ed in particolare dal 08.11.2012, come successivamente descritto nella parte motiva;  la società US DOLASIANA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella violazione ascritta ai propri tesserati e/o soggetti comunque svolgenti attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti. Il sostituto Procuratore, la società ed i signori Pellegrini Andrea e Moser Francesco dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nella seguente misura 1) € 400,00 di ammenda per la società DOLASIANA; 2) 1 giornata di squalifica per il giocatore Pellegrini Andrea; 3) Nulla per il signor Moser Marcello avendo già scontato il mese di squalifica (vedi C.U. n. 39 dd.30.11.2012) La Commissione Disciplinare visto i'art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente ORDINANZA Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni: 1) € 400,00 di ammenda per la società DOLASIANA; 2) 1 giornata di squalifica per il giocatore Pellegrini Andrea; 3) Nulla per il signor Moser Marcello avendo già scontato il mese di squalifica (vedi C.U. n. 39 dd.30.11.2012)
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