COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. RANGERS PATERNO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (CONVALIDA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEATTERRATO/RANGERS PATERNO DISPUTATA IL 4/5/02 PER IL CAMPIONATO PROV.LE AMATORI (C.U. N.37 DEL 15/5/02 COM.PROV.TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. RANGERS PATERNO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (CONVALIDA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA COLLEATTERRATO/RANGERS PATERNO DISPUTATA IL 4/5/02 PER IL CAMPIONATO PROV.LE AMATORI (C.U. N.37 DEL 15/5/02 COM.PROV.TE) Con reclamo ritualmente proposto, la A.C. Rangers Paterno ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa società in relazione alla richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara in riferimento al ritardo dell’inizio della stessa ed a presunte irregolarità circa il tesseramento di alcuni calciatori della Colleatterrato. Ha dedotto l’appellante che il ritardo con il quale è stata iniziata la gara avrebbe dovuto far ritenere quale rinunciataria la società Colleatterrato per essere trascorsi più dei 30’ regolamentari mentre ha ribadito le eccezioni relative al regolare tesseramento dei calciatori Manunza Paolo, Attili Giuseppe e Clari Carlo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. In ordine al ritardo, correttamente ha provveduto il primo Giudice non risultando dagli atti ufficiali quanto sostenuto dalla reclamante. Quanto, invece, alle presunte irregolarità nel tesseramento, va rilevato che, dalla documentazione in possesso da questo Comitato, non risultano tali pretese irregolarità sia in ordine ai tempi del tesseramento dei calciatori in oggetto che relativamente al rispetto della normativa dettata dal regolamento dell’attività Amatori per la stagione sportiva 2001/2002 e più precisamente dalla lettera f) del capo B relativo al tesseramento dei calciatori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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