COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 80 del 20/06/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO EX ART. 40, PUNTO 9, CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R.A. – FIGC AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA/AMATORI PESCINA DISPUTATA IL 4/5/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.35 DEL 9/5/02 COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 80 del 20/06/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO EX ART. 40, PUNTO 9, CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R.A. – FIGC AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA/AMATORI PESCINA DISPUTATA IL 4/5/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.35 DEL 9/5/02 COM.PROV.AQ) Con ricorso in data 3/6/02, il Presidente del CRA FIGC-LND ha dichiarato la nullità del procedimento ex art.40, punto 9, CGS ed ha chiesto riesaminarsi gli atti della gara con adozione di congrui provvedimenti disciplinari. Veniva, pertanto, sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, nel confermare gli originari riferimenti, precisava con dovizia di particolari le modalità con le quali si erano consumati i comportamenti violenti commessi in suo danno. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara e ad un esame più attento degli atti di gara, le sanzioni adottate dal G.S. appaiono incongrue per quanto concerne i provvedimenti adottati nei confronti dei calciatori Pagnottaro Antonio e Soricone Luigi nonché del dirigente Mazzocchetti Francesco che devono, pertanto, essere modificati “in peius”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere ai calciatori Pagnottaro Antonio e Soricone Luigi la squalifica fino al 31/8/03 ed al dirigente Mazzocchetti Francesco l’inibizione fino al 31/8/02. Fa proprie, nel resto, le sanzioni adottate dal G.S. con il C.U. n.35 del 9/5/02.
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