COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato Calcio a 5 Serie “C” – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCETTO MARINARA AVEZZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/4/02 AL CALCIATORE NANNI ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA’ DI AVEZZANO/CALCETTO MARINARA DISPUTATA IL 26/1/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C (C.U. N.45 DEL 30/1/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato Calcio a 5 Serie “C” - 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCETTO MARINARA AVEZZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 30/4/02 AL CALCIATORE NANNI ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA’ DI AVEZZANO/CALCETTO MARINARA DISPUTATA IL 26/1/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C (C.U. N.45 DEL 30/1/02) Con appello proposto in data 21/2/02 la società sopra specificata, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Nanni Antonio colpito con un calcio un avversario che era per terra, dopo essere stato ammonito protestava smodatamente nei confronti del secondo arbitro, quindi a fine gara si avvicinava con fare minaccioso ai giudici dell’incontro e tentava di colpirli con un pugno senza riuscirci per il pronto intervento di dirigenti locali provocando breve colluttazione fra circa 15 persone presenti all’interno del terreno di giuoco chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i due giudici di gara avrebbero travisato l’atteggiamento che il calciatore ha avuto al termine dell’incontro con un calciatore avversario, seppure in modo duro. Osserva la Commissione che l’appello è irrituale e non merita accoglimento in quanto presentato oltre il termine previsto dall’art.42, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo la tassa versata.
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