COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C”- 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. AMALTEA C/5 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA SAGITTARIO /AMALTEA DISPUTATA IL 5/1/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE C (C.U.N.55 DEL 7/3/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C”- 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. AMALTEA C/5 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA SAGITTARIO /AMALTEA DISPUTATA IL 5/1/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE C (C.U.N.55 DEL 7/3/02) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Amaltea ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe (adottato dal G.S. a seguito di un improvviso guasto all’impianto elettrico verificatosi al 6° del II tempo) chiedendo che venisse adottata nei confronti della soc. Sagittario la sanzione sportiva della perdita della gara. Ha dedotto l’appellante che, nella fattispecie, doveva essere applicato il principio della responsabilità oggettiva dovendosi ricondurre alla mancata manutenzione dell’impianto la impossibilità di disputare regolarmente la gara. L’appello è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali (v.in particolare supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro della gara) che il guasto all’impianto elettrico ha riguardato, appunto, solo la struttura sportiva mentre non vi è prova che la interruzione dell’energia abbia interessato tutto il paese o la zona ove è situata detta struttura. Da ciò discende che il guasto deve essere attribuibile ad un mancata manutenzione dell’impianto con conseguente responsabilità della società ospitante anche in considerazione della impossibilità di provvedere alla riparazione entro i previsti tempi tecnici. A tale conclusioni deve pervenirsi non solo per l’applicazione del principio di responsabilità oggettiva ma anche in considerazione del fatto che una diversa soluzione potrebbe produrre effetti perversi facilmente immaginabili La decisione del primo Giudice deve, quindi, essere riformata e deve essere applicata la sanzione della perdita della gara in danno della soc.Sagittario. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla soc.Sagittario la perdita della gara con il seguente punteggio Sagittario 0 / Amaltea 2.Dispone restituirsi la tassa di reclamo
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