COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C”- 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATESSA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATE TIX CALCIO A CINQUE/ATESSA CALCIO DISPUTATA IL 22/2/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCIUBBA ANGELO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C”- 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATESSA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATE TIX CALCIO A CINQUE/ATESSA CALCIO DISPUTATA IL 22/2/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCIUBBA ANGELO Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S. Atessa calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della cara di cui in epigrafe in danno della società ATE TIX C/5 per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Sciubba Angelo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con altra società Il reclamo è fondato e merita accoglimento Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Sciubba Angelo è tesserato con la società Gianluca Cauli Atessa dal 20/9/01 con la conseguenza che non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società ATE TIX C/5 consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società ATE TIX C/5 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: ATE TIX C/5 – ATESSA CALCIO = 0-2 nonché l’ammenda di Euro 103.29.
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