COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C”- 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/04/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC.A.S. SPORTING CLUB AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATLETICO SCALO/SPORTING AQ DISPUTATA IL 20/4/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CACCIAGRANO CRISTIAN

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C”- 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/04/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC.A.S. SPORTING CLUB AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATLETICO SCALO/SPORTING AQ DISPUTATA IL 20/4/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CACCIAGRANO CRISTIAN Con reclamo ritualmente proposto la A.S.Sporting Club ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società Atletico Scalo per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Cacciagrano Cristian che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due gare effettive con C.U. n.63 del 18/4/02 Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Cacciagrano Cristian era stato squalificato per due gare con C.U. n.63 del 18/4/02 cosicchè non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo Alla sanzione della perdita della gara in danno della società ATLETICO SCALO consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società ATLETICO SCALO la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: ATLETICO SCALO/A.S. SPORTING CLUB = 0 – 2, nonché l’ammenda di Euro 103,29. Dispone restituirsi la tassa versata.
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