COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG.PESCE MAURIZIO FINO AL 18/10/2006 E L’AMMENDA DI £.2.000.000 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.LORETO APRUTINO/FRANCAVILLA DISPUTATA IL 13/10/01 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C (C.U. N.17 DEL 18/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 31/10/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG.PESCE MAURIZIO FINO AL 18/10/2006 E L’AMMENDA DI £.2.000.000 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.LORETO APRUTINO/FRANCAVILLA DISPUTATA IL 13/10/01 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C (C.U. N.17 DEL 18/10/01) Con appello proposto in data 24/10/01, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. in quanto il sig.Pesce Maurizio a fine gara, nei pressi dello spogliatoio, rivolgeva gravi minacce all’arbitro, quindi lo aggrediva colpendolo con un violento pugno e successivamente con uno schiaffo e con un calcio. Impugnava, inoltre il detto provvedimento anche nella parte relativa all’ammenda di £.2.000.000 inflitta alla società chiedendone una sensibile riduzione. Ha dedotto l’appellante che nel caso di specie si è verificato un errore di persona in quanto il sig.Pesce Maurizio non era presente all’incontro in epigrafe specificato. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile in quanto il relativo ricorso risulta essere stato sottoscritto dal Presidente della Società, sig.Pesce Sergio, inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.9 del g.g.s. fino al 31/10/01 come da C.U. n.17 del 18/10/01 e, quindi, privo dei poteri di rappresentanza della stessa società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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