COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 17/ 3/ 2002 COLONNELLESE – ROCCAMONTEPIANO CALCIO 5

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 58 del 21/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO GARA DEL 17/ 3/ 2002 COLONNELLESE - ROCCAMONTEPIANO CALCIO 5 Il Giudice Sportivo - rilevato dal rapporto arbitrale che la Soc.Roccamontepiano al 30' del secondo tempo, faceva rientrare negli spogliatoi i propri calciatori; - che in tale comportamento e' identificabile la rinuncia alla gara stessa; - visto l'art.53 comma 2 NOIF DELIBERA a) di infliggere alla Soc.Roccamontepiano la punizione sportiva della gara con il punteggio di: Colonnellese / Roccamontepiano 9 a 3, miglior risultato acquisito in campo; b) di comminare alla Soc.Roccamontepiano l'ammenda di 104,00 euro prevista per la seconda rinuncia; c) di penalizzarla di un punto in classifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it