COMITATO REGIONALE ABRUZZO – Campionato Prov. Di Serie D di Calcio a 5 – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. MINERVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MINERVA C/5/ KANDINSKJ ORTONA NON DISPUTATAT IL 3/11/01 PER IL CAMPIONATO PROV. DI SERIE D DI CALCIO A 5 (C.U.N.9 DEL 15/11/01 –COM.PROV.CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - Campionato Prov. Di Serie D di Calcio a 5 - 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. MINERVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MINERVA C/5/ KANDINSKJ ORTONA NON DISPUTATAT IL 3/11/01 PER IL CAMPIONATO PROV. DI SERIE D DI CALCIO A 5 (C.U.N.9 DEL 15/11/01 –COM.PROV.CH) Con reclamo ritualmente proposto la A.S.Minerva ha chiesto annullarsi la decisione adottata dal G.S. del Com.Prov. CH con la quale era stata inflittale la perdita della gara per non aver rispettato le norme di sicurezza per mancato ancoraggio di una delle due porte al terreno di giuoco, tanto da indurre l’arbitro a non far disputare la gara stessa. Ha dedotto la reclamante che l’impianto si trovava nelle stesse condizioni anche in occasione di altre gare regolarmente disputate e che non sarebbe stato compito del direttore di gara di entrare nel merito della idoneità dell’ impianto sportivo. All’uopo allegava anche copia di una decisione di questa Commissione (C.U. n.22 del 8/3/01) con la quale veniva riaffermato tale principio. In reclamo non è fondato e non merita accoglimento. Diversamente da quanto opinato dalla reclamante, ci troviamo di fronte ad una fattispecie diversa da quella oggetto di precedente decisione e di cui al C.U.n.22 del 8/3/01. Alla luce dei chiarimenti forniti dai due direttori di gara in sede di comparizione dinanzi alla Commissione, si è potuto accertare non solo che la porta in questione non era ancorata adeguatamente ma anche che la sua struttura portante in metallo si presentava “dissaldata” e, quindi, pericolosa per la stessa incolumità dei calciatori. Poiché la società ospitante, pur invitata in tal senso dal direttore di gara, non fu in grado di provvedere alla sua immediata sostituzione (i dirigenti della stessa ebbero a riferire che era arrivata una sola porta nuova e che non avevano potuto sostituire anche quella vecchia) appare ineccepibile la decisione adottata di non fa disputare la gara Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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